Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine

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Riferimento/n. dossier: COO.2180.104.7.25960 / 462/2012/00151

zione dell’ordinanza federale sull’archiviazione30, precisare che quest’ultima è fatta salva.

– Infine AAS constata che gli articoli 6 e 7 dell’avamprogetto vanno collocati prima dell’articolo 5, poiché l’archiviazione è un presupposto per garantire il diritto di consultazione degli atti e la rielaborazione scientifica dell’argomento.

g) Articolo 7 (Diritto di consultazione degli atti)

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Le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i familiari hanno il diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano. 2

Le persone incaricate della rielaborazione storica degli eventi hanno il diritto di consultare gli atti, sempreché l’adempimento del mandato lo richieda.

Ad capoverso 1

– ZH, NW, AAS, VD e NE fanno notare che non è accettabile e pertanto dubbia l’argomentazione secondo la quale la Confederazione, in virtù dell’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione, può interferire nella legislazione degli organi esecutivi nonostante sia soltanto in minima parte responsabile delle misure adottate e che la protezione dei documenti ancora esistenti competa ai Cantoni.

– Secondo ZH, NW SH e TG, la consultazione degli atti in questione è sufficientemente disciplinata dalle basi legali cantonali e non è quindi necessario creare nuove basi legali a livello federale.

– NE propone di esaminare se le persone che hanno subito un internamento amministrativo e intendono consultare gli atti vadano assistite. Il contenuto dei documenti potrebbe eventualmente suscitare forti emozioni.

– GL auspica che vengano precisate le persone che dopo la morte della vittima hanno il diritto di consultare gli atti. VD e UCS chiedono chiarimenti riguardo al concetto di «accedere in modo semplice».

– BS non intende garantire ai familiari un diritto assoluto alla consultazione degli atti dopo la morte della vittima, poiché si tratta in parte di contenuti altamente personali. All’autorità competente va concesso il diritto di coprire i passaggi estremamente personali. SG obietta che la protezione dei dati e della personalità in riferimento al diritto di consultazione degli atti vigeva anche per le autorità di allora e mette in dubbio che la nuova normativa tenga sufficientemente conto di tale aspetto.

Integras è infine favorevole a estendere il diritto di consultazione anche alle vittime di collocamenti extrafamiliari e di altre misure coercitive a scopo assistenziale.

Ad capoverso 2

ZH, NW, SH, TG e Geraubte Kindheit criticano la formulazione del capoverso 2, perché privilegia le persone incaricate dell’approfondimento storico, negando l’accesso agli atti agli altri scienziati che rielaborano i fatti legati all’internamento amministrativo. Si tratta quindi di una

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RS 152.11