Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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garantiti dalla Costituzione federale. Non sono invece contemplati i diritti fondamentali di altri atti, quali ad esempio le costituzioni cantonali.

Il concetto di essenza dei diritti fondamentali lascia un certo margine d’interpretazione. Inoltre, il suo contenuto non è fissato per l’eternità. Nel caso concreto spetta al Consiglio federale e all’Assemblea federale precisare il concetto.

La decisione sulla validità di un’iniziativa compete all’Assemblea federale, che si esprime in merito quando l’iniziativa è formalmente riuscita, ovvero dopo la conclusione della raccolta delle firme e il deposito dell’iniziativa. Nell’interpretazione delle condizioni di cui all’articolo 139 capoverso 3, l’Assemblea federale dispone di un certo margine discrezionale. Se tuttavia constata che una delle condizioni non è soddisfatta, è tenuta a dichiarare nulla l’iniziativa. In questo caso non dispone più di alcun margine discrezionale e deve solo decidere se dichiarare l’iniziativa nulla in tutto o in parte. La nullità parziale è possibile se il vizio è relativamente insignificante e può essere estrapolato dall’iniziativa110.

Per le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale, il mancato rispetto delle condizioni di validità comporta pertanto una sanzione giuridica, ossia la nullità – a differenza di quanto previsto per i progetti delle autorità (cfr. sotto).

Art. 193 Abs. 4

L’articolo 193 riguarda la revisione totale della Costituzione federale. Come ogni altra revisione della Costituzione federale, quella totale può essere proposta dalle autorità o dal Popolo (cfr. art. 138 Cost.).

Il capoverso 4 vigente sancisce che le revisioni totali non possono violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale. A ciò si aggiunge ora l’obbligo di rispettare l’essenza dei diritti fondamentali. Il potere costituente avrà tuttavia in ogni momento la possibilità di rivedere questo limite. Concretamente ciò significa quanto segue: se, in occasione di una revisione totale, il potere costituente intende rinunciare o derogare al limite materiale dell’essenza dei diritti fondamentali, esso deve dapprima modificare il pertinente disposto costituzionale, ad esempio con una revisione parziale (cfr. sopra n. 1.2.6). Infatti le revisioni totali o parziali devono rispettare le regole sancite dalla Costituzione federale (disposizioni procedurali e limiti posti alla revisione). Se quindi non intende attenersi a tali regole, il potere costituente deve prima modificarle. Del resto, la revisione parallela non è consentita: la validità di una revisione totale o parziale della Costituzione è sempre giudicata in base alle regole vigenti e non in base a quelle future. È pertanto necessaria una revisione in due tappe.

Tuttavia, i due limiti materiali – le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l’essenza dei diritti fondamentali – sono d’importanza pratica soltanto per i progetti di revisione totale emananti dalle autorità. Infatti, le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale possono essere presentate soltanto sotto forma di proposta generica, il che permette alle autorità federali di elaborare la revisione totale in conformità con le diposizioni cogenti del diritto internazionale e

110 AB 1998 S 273 f., Frick, Koller; Jean-François Aubert, in: Aubert / Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zürich/Basel/Genf 2003, Art. 139 Rz. 16.