Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

accrescere la certezza del diritto per le imprese e i cittadini nonché eliminare gli ostacoli e i costi che gravano sulle attività economiche transfrontaliere. L’obiettivo della direttiva è quindi quello di creare un’interconnessione puramente tecnica tra i registri nazionali esistenti. Tutti gli Stati membri sono tenuti a facilitare l’accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese in modo che gli utenti possano ottenere per via telematica le informazioni desiderate. A tal fine vengono regolamentati la standardizzazione e lo scambio delle informazioni contenute nei registri e viene creata una piattaforma europea comune. I dati relativi a fusioni, trasferimenti di sede e succursali all’estero dovranno essere trasmessi automaticamente e le informazioni su liquidazioni e fallimenti dovranno essere costantemente aggiornate.

Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la nuova direttiva34. Il portale europeo e-Justice35 sarà in futuro uno dei principali punti d’accesso. A ciascuna impresa sarà assegnato un codice specifico che consentirà di identificarla univocamente in tutta l’Unione. I numeri di identificazione nazionali delle imprese non saranno tuttavia sostituiti ma completati con un codice del Paese. Un supporto multilingue garantirà la disponibilità di maschere di ricerca in tutte le lingue dell’UE in modo che le informazioni provenienti dai registri di commercio nazionali potranno essere messe a disposizione di tutti gli altri Stati membri in un formato standard e in una lingua appropriata.

1.5.2 Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati

A livello mondiale si osserva una netta tendenza a registrazioni sempre più rapide e all’introduzione di servizi elettronici. In alcuni Paesi la registrazione completamente elettronica è ormai una pratica standard o addirittura obbligatoria. Nella maggior parte dei Paesi vengono riscossi emolumenti, ma l’ammontare e il calcolo di questi costi divergono notevolmente. Anche la tenuta del registro di commercio spetta ad autorità molto differenti a seconda del Paese36.

In Germania il registro di commercio è tenuto da un tribunale. Quest’ultimo è tenuto a effettuare tutte le iscrizioni dei commercianti registrati nel suo circondario e fornisce informazioni sui documenti ivi depositati. Il registro di commercio fornisce le informazioni principali sulla situazione giuridica ed economica di commercianti e imprese ed è consultabile da chiunque. Dal 2007 il registro di commercio tedesco è gestito esclusivamente in forma elettronica. Sia la trasmissione e la presentazione di notificazioni e iscrizioni che le informazioni sul contenuto delle iscrizioni e dei documenti depositati avvengono mediante sistemi elettronici di informazione e comunicazione.

34 Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (cfr. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSercfr.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:IT:PDF).

35 Cfr. https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it.

36 European Commerce Registers’ Forum Report 2011, pag. 6 segg.