Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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nell’ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC)47 e nell’ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio48.

Con l’articolo 927 CO e l’articolo 3 ORC, il legislatore federale ha affidato la tenuta del registro di commercio e la sorveglianza degli uffici del registro di commercio ai Cantoni, sebbene non fosse tenuto a farlo (cfr. sotto n. 5.1). La tenuta del registro di commercio comprende l’accettazione e la verifica (preliminare) della notificazione e dei documenti giustificativi (p. es. gli statuti), la redazione dei testi da pubblicare, l’aggiornamento del registro di commercio cantonale, l'emissione di estratti autenticati del registro e la conservazione dei documenti. I Cantoni eseguono il diritto federale nel quadro della legislazione federale. L’alta vigilanza della Confederazione viene esercitata attraverso l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; art. 5 e art. 32 ORC)49. Gli uffici del registro di commercio dei Cantoni e l’UFRC vengono definiti congiuntamente come autorità del registro di commercio.

Il nuovo capoverso 1 stabilisce che la Confederazione mette a disposizione l’infrastruttura nazionale del registro di commercio, creando in tal modo il registro di commercio nazionale. Il diritto vigente consente già al Consiglio federale di imporre ai Cantoni la tenuta del registro di commercio con strumenti informatizzati e di definire i requisiti necessari per la trasmissione di notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 929a CO; anche il nuovo testo dell’art. 940 cpv. 2 n. 1, 2, 3 e 9). Il 1° gennaio 2012 il Consiglio federale ha regolamentato in dettaglio il commercio elettronico, tra cui anche la notificazione nel registro di commercio per via elettronica (art. 12b segg., art. 175 ORC). In futuro la Confederazione metterà a disposizione dei Cantoni il sistema informatico per il registro di commercio elettronico nazionale. Questo compito comprende anche lo sviluppo del sistema e del relativo software.

In conformità al capoverso 2, la tenuta del registro di commercio precedentemente descritta spetta sempre ai Cantoni, che sono liberi di gestire il registro di commercio a livello intercantonale. Non viene invece più menzionata la tenuta del registro di commercio per distretto (cfr. art. 927 cpv. 2 CO), poiché solo il Cantone del Vallese ha ancora tre uffici regionali del registro di commercio. La tenuta del registro di commercio implica inoltre la partecipazione alla strutturazione e alla migrazione dei dati in vista della costituzione del registro di commercio nazionale. I Cantoni mettono a disposizione i beni mobili (tra cui anche PC e scanner) e immobili come pure il personale necessario alla tenuta professionale del registro di commercio.

Le attuali modalità di raccolta, gestione e archiviazione dei dati da parte dei Cantoni presentano alcuni grossi inconvenienti per le autorità del registro di commercio, gli enti giuridici e gli utenti del registro di commercio cantonale. L’infrastruttura nazionale del registro di commercio ai sensi del capoverso 1 e l’utilizzo di un software unico possono annullare questi svantaggi:

• Se l’UFRC e gli uffici del registro di commercio possono accedere a un registro

di commercio nazionale, la trasmissione quotidiana dei dati tra i Cantoni e la Confederazione non sarà più necessaria. Questa semplificazione della procedura permette di guadagnare diversi giorni di tempo. È addirittura ipotizzabile poter effettuare una notificazione, un’iscrizione e la pubblicazione della costitu-

47RS 221.411.

48 RS 221.411.1.

49 NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire? REPRAX 2/3/2008, pag. 15 segg.