Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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dici previsti dal Codice civile offrono inoltre valide alternative, come quello della società semplice, della società in nome collettivo e in accomandita semplice o della fondazione. Le indivisioni esistenti continuano tuttavia a essere valide (cfr. nuovo art. 13d del Titolo finale CC).

Le società cooperative vengono equiparate alle società di capitali per ciò che riguarda la forma delle deliberazioni concernenti lo statuto. Solo le società cooperative a struttura semplice possono ancora ricorrere alla semplice forma scritta. Per tutte le altre società cooperative per le decisioni relative allo statuto è richiesto l’atto pubblico. In relazione a questo punto non è oggettivamente giustificata una trattamento divergente di società di capitali e società cooperative (cfr. in particolare art. 830).

1.3 Alternative e ipotesi di revisione respinte

1.3.1 Creazione di un’autorità federale del registro di commercio

In luogo degli uffici cantonali si potrebbe creare un’autorità federale unica del registro di commercio. Con questa centralizzazione gli uffici cantonali del registro di commercio diventerebbero superflui. Poiché già a partire dal 1° gennaio 2013 le notificazioni e le iscrizioni nel registro di commercio potranno essere effettuate esclusivamente per via elettronica, la questione della vicinanza geografica del registro di commercio rivestirà un’importanza di gran lunga inferiore per gli operatori economici. Si potrebbero eventualmente costituire succursali dell’autorità federale del registro di commercio nei singoli Cantoni o in determinate regioni.

La tenuta di un registro di commercio federale da parte di un’autorità federale assicurerebbe maggiore uniformità nell’applicazione del diritto e permetterebbe di creare un punto di riferimento centrale. Comporterebbe tuttavia anche la creazione di un apparato amministrativo molto dispendioso. Gli uffici cantonali del registro di commercio impiegano oltre 200 persone e dispongono già di un’infrastruttura. Inoltre, negli ultimi 10-15 anni la frammentazione regionale in materia di registro di commercio svizzero si è sensibilmente ridotta, tanto che oggi 25 Cantoni dispongono di un solo ufficio cantonale del registro di commercio.

In virtù dell’articolo 5a della Costituzione federale22, l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali si fondano sul principio della sussidiarietà, in virtù del quale in uno Stato federale un’autorità territoriale sovraordinata assume un compito o parte di un compito solo se è dimostrato che può adempiervi meglio dell’autorità territoriale subordinata (art. 43a cpv. 1 Cost.). La nuova normativa proposta lascia la tenuta del registro di commercio ai Cantoni (cfr. sopra n. 1.2.2 e art. 928). Nel contempo consente di rimediare alle lacune dell’attuale organizzazione (cfr. sopra

n. 1.1.3 e art. 928) e di realizzare alcuni obiettivi centrali formulati nella strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio (cfr. sopra

n. 1.1.4). La creazione di un’autorità federale del registro di commercio non è pertanto al momento opportuna.

22 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).