Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Il postulato Schwaab del 14 marzo 2012 «Diritto all’oblio in Internet»29 è connesso all’obiettivo di modernizzazione del registro di commercio e alla pubblicazione in Internet delle iscrizioni del registro di commercio. Il Consiglio federale ha dichiarato di essere pronto a precisare gli aspetti relativi al diritto all’oblio in diversi ambiti30.
1.5 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo
1.5.1 Tendenza europea all’interconnessione dei dati
Tutti e 27 gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) dispongono di un registro di commercio. Questi registri sono gestiti a livello nazionale, regionale o locale e organizzati in modi diversi. Divergono anche i contenuti dei registri, l’accesso ai documenti, il controllo giuridico e la gestione delle modifiche. Fondamentalmente tutti i registri di commercio offrono comunque una serie di servizi minimi identici: verifica, archiviazione e pubblicazione di informazioni relative ad esempio alla forma giuridica, alla sede, all’oggetto sociale o ai rapporti di rappresentanza di un’impresa. Gli uffici nazionali del registro di commercio non sono attualmente in grado di scambiarsi reciprocamente a livello transnazionale le informazioni in maniera efficace e trasparente. Sebbene esista già una sorta di collaborazione tra alcuni uffici nazionali del registro di commercio, questa avviene su base volontaria ed ha portata limitata. Con la crescita del mercato interno dell’UE i partner commerciali, i creditori e i consumatori hanno tuttavia sempre più spesso bisogno di informazioni sulle imprese appartenenti a diversi Stati membri, sia per scopi commerciali che per facilitare l’avvio di eventuali azioni legali.
In risposta a quest’esigenza, e più in generale per accrescere la competitività, il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha adottato il progetto di direttiva per l’interconnessione dei registri delle imprese in seno all’UE31. In occasione del vertice del Consiglio europeo del 5-6 dicembre 2011 è stato raggiunto un accordo sul modo di procedere per l’interconnessione tra registro delle imprese e registro di commercio32 che consentirà per la prima volta la comunicazione elettronica tra i registri di commercio di tutti gli Stati membri e la trasmissione di informazioni a singoli utenti in forma standardizzata in tutta l’UE. Anche se non verrà creata una banca dati centrale dei registri dell’UE, mettendo a disposizione informazioni dei registri nazionali gli Stati membri creeranno una piattaforma comune, centralizzata a livello europeo, che assicura l’interoperabilità. Questa piattaforma fungerà da punto di congiunzione tra i vari tool IT e i relativi servizi e potrà essere utilizzata da tutti i registri nazionali33. Il sistema di interconnessione dei registri è considerato una pietra miliare nel processo di miglioramento del mercato interno dell’UE e dovrebbe
29 12.3152. Il postulato è stato accolto dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2012.
30 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2011 concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati, FF 2012 227, 240.
31 Proposta concernente la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, del 24 febbraio 2011.
32 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/126579.pdf, pag. 9.
33 Cfr. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16968-re01.en11.pdf, pag. 7 segg.