Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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• base legale uniforme per l’ordinanza sul registro di commercio (art. 940; oggi
art. 929 seg. CO);
• principi dell’iscrizione (art. 929 segg.; oggi art. 15 segg. e 26 segg. ORC);
• momento in cui la notificazione si considera inoltrata (art. 930 cpv. 3; oggi
art. 15 cpv. 3 ORC);
• base per la ricerca fondata su parametri relativi alla persona (art. 936 cpv. 4; in
linea generale oggi art. 12 cpv. 3 ORC);
• principi per la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre
autorità amministrative e giudiziarie (art. 928a; oggi contenuto in parte negli articoli 19, 96 seg. e 157 segg. ORC);
• reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935; oggi prevalentemente
contenuto nell’art. 164 ORC);
• assenza del domicilio legale, considerata come una lacuna nell’organizzazione
imperativamente prescritta dalla legge (art. 731b in combinato disposto con l’art. 937b; oggi disciplinato separatamente negli art. 153 segg. ORC);
• emolumenti e relativa riscossione (art. 939; oggi art. 929 cpv. 1 e l’ordinanza
del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio18);
• diritto all’oblio (art. 936 cpv. 5).
L’articolo 942 CO, che disciplina la responsabilità del danno derivante dall’omissione della notificazione di un’iscrizione nel registro di commercio (nuova iscrizione, modificazione o cancellazione), non figura più nel progetto. Questa disposizione è da considerare una ripetizione superflua della normativa generale sulla responsabilità civile, richiamata soprattutto all’art. 41 CO.
Anche la disciplina prevista nel messaggio del 21 dicembre 2007 in relazione alla responsabilità delle autorità del registro di commercio19 non è stata ripresa nel presente avamprogetto, poiché sia il diritto cantonale che il diritto federale pubblico20 disciplinano questi aspetti in maniera autonoma ed equivalente (cfr. art. 61 cpv. 1 CO).
L’avamprogetto propone la modernizzazione del Titolo diciassettesimo del Codice delle obbligazioni. L’articolo 462 CO sui mandati commerciali è abrogato. Già oggi il mandato commerciale non deve essere iscritto nel registro di commercio e la disposizione può essere sostituita sul piano materiale da disposizioni esistenti del Codice delle obbligazioni. Per contro vengono conservate e formulate con maggiore precisione e in parte strutturate in maniera più flessibile le disposizioni sulla procura. La portata della procura rimane invariata (cfr. art. 458 segg.).
È abrogato l’istituto giuridico dell’indivisione, disciplinato agli art. 336-348 CC21. Da molti anni ormai la costituzione di un’indivisione è rarissima. Altri istituti giuri-
18 RS 221.411.1.
19 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1458 seg. e 1530.
20 A livello federale quest’aspetto è stato attuato nella legge sulla responsabilità del
14 marzo 1958 (LResp, RS 170.32).
21 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210).