Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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zione, ad esempio, di una società anonima o di una Sagl nell’arco di un solo giorno lavorativo.

• Il registro di commercio nazionale e l’abolizione dello scambio di dati appena

menzionata costituiscono il fondamento per effettuare una ricerca unica e affidabile a livello nazionale degli enti giuridici e delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio con una determinata funzione o un potere di firma.

• Il coordinamento di fatti giuridicamente rilevanti, quali ad esempio le ristruttu-

razioni ai sensi della legge sulla fusione50 o i trasferimenti di sede da un Cantone all’altro, si potrà gestire direttamente nel registro di commercio nazionale. La modifica di un’iscrizione riferita alla sede principale di una società, ad esempio la pubblicazione della dichiarazione di fallimento, può comportare l’adeguamento automatico delle iscrizioni relative alle succursali che hanno sede in altri Cantoni. Il registro di commercio nazionale semplificherà notevolmente la collaborazione tra i Cantoni e permetterà altresì una più stretta collaborazione con i Paesi confinanti, ad esempio per coordinare efficacemente le ristrutturazioni internazionali o i trasferimenti di sede transnazionali (cfr. sopra

n. 1.5.1). Soprattutto nei confronti di autorità, enti giuridici e utenti stranieri che non hanno familiarità con il registro di commercio svizzero, il registro di commercio nazionale si presenterà come un’entità unica e di immediato utilizzo.

• Nel registro di commercio nazionale sarà più facile gestire i dati registrati,

applicando criteri univoci. Questo faciliterà inoltre la strutturazione e la migrazione dei dati quando verrà installato un nuovo software o messo in servizio un nuovo server. Le innovazioni tecniche potranno essere implementate più rapidamente, in modo vantaggioso e senza burocrazia. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un push service che consenta di informare gli abbonati con un SMS o un’e-mail ogni volta che viene richiesta o apportata una modifica all’iscrizione di un dato ente giuridico nel registro di commercio. Sarà inoltre semplificata la soluzione di problemi tecnici inerenti all’attività quotidiana.

• La creazione del registro di commercio nazionale e l’utilizzo di un software

unico consentono un’applicazione più efficiente ed efficace del diritto societario e di quello del registro di commercio in Svizzera. Questo migliorerà la comprensione e la comparabilità intercantonale delle iscrizioni riportate nel registro di commercio. Si potrebbe, ad esempio, impedire la proliferazione di funzioni non previste dalla legge (assessore, questore, amministratore, comandante, guardaporto, vicedirettore, ecc.) prevedendo nel rispettivo campo del software la possibilità di selezionare solo determinate funzioni51.

• Attualmente ogni Cantone gestisce la propria banca dati e il proprio archivio, in

parte in formato cartaceo e in parte in forma elettronica. 15 Cantoni memorizzano i propri dati elettronici nello stesso luogo, ma i dati sono separati gli uni dagli altri. Undici Cantoni registrano i loro dati elettronici autonomamente. Il registro di commercio nazionale consentirà di gestire anche questo aspetto in maniera unitaria. È probabile che molti Cantoni potranno di conseguenza ridurre sensibilmente i propri archivi del registro di commercio.

50 RS 221.301.

51 Cfr. in generale in merito alla problematica della crescita selvaggia di funzioni e designazioni: FLORIAN ZIHLER/SAMUEL KRÄHENBÜHL, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, REPRAX 3/2010, pag. 62 segg.