Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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protezione di terzi nel quadro di prescrizioni imperative del diritto civile». Questa descrizione è relativamente pesante e di difficile comprensione per chi non è esperto in materia giuridica. Nell’articolo 927 viene pertanto proposta una formulazione più snella che contiene comunque gli aspetti fondamentali dello scopo del registro di commercio.

Il termine «costituire» rimanda alla funzione costitutiva del registro di commercio. Una società anonima costituenda acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 CO). Anche la riduzione del capitale azionario deve essere iscritta nel registro di commercio, almeno ai fini della sua validità verso l’esterno (art. 734 CO). Pure il trasferimento del patrimonio ai sensi della legge sulla fusione acquista efficacia giuridica solo con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 73 cpv. 2 LFus42).

La funzione pubblica del registro di commercio è contemplata nelle espressioni «registrare» e «pubblicare». Il registro di commercio mette a disposizione dei propri utenti informazioni giuridicamente rilevanti in relazione a diversi tipi di enti giuridici, come ad esempio la ditta, la sede e il domicilio legale, lo scopo sociale, i poteri di firma e le funzioni.

La funzione probatoria del registro di commercio è contenuta nell’espressione «identificazione», in combinato disposto con l’articolo 9 CC, che stabilisce che i registri pubblici - e il registro di commercio lo è indiscutibilmente43- fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Di conseguenza i fatti iscritti nel registro di commercio e pubblicati in conformità alla legge sono da considerare fatti generalmente conosciuti (notori)44.

Si è rinunciato consapevolmente a sancire nel capoverso 1 l’attuazione del diritto poiché questa si riferisce più all’attività del personale dell’autorità del registro di commercio che al registro di commercio in quanto infrastruttura del diritto economico privato. L’attuazione del diritto è pertanto contemplata nell’obbligo di verifica dell’ufficio del registro di commercio (cfr. art. 937).

Il capoverso 2 fornisce la definizione di ente giuridico e riprende integralmente l’articolo 2 lettera a ORC. È indispensabile definire cosa sia un ente giuridico, poiché il presente progetto fa riferimento a questo concetto in numerose disposizioni (cfr. p. es. art. 458 e art. 934 seg.).

Art. 928 B. Organizzazione / I. Autorità del registro di commercio

In virtù dell’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale45, la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione. Rientrano in questa competenza le questioni in materia di registri e in particolare anche il registro di commercio46. Il Parlamento federale ha fatto uso di questa competenza legislativa negli articoli 927 segg. CO mentre il Consiglio federale l’ha applicata soprattutto

42 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301).

43 DTF 106 II 346 consid. 1, pag. 348.

44 Decisione 5A.62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2.

45 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

46 DTF 137 III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii. Cfr. anche CLEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zurigo 1996, pag. 24 segg.