Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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La mancanza di un domicilio legale o di un domiciliatario (cfr. art. 2 lett. c e art. 117 cpv. 2 e 3 ORC) è ora qualificata come lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 731b cpv. 1), come peraltro già previsto nel messaggio del 21 dicembre 200797.

Qualora a un’impresa individuale manchi il domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio può avviare contro il titolare dell’impresa (cfr. art. 937a) la procedura prevista dall’articolo 152 ORC (violazione dell’obbligo d’iscrizione). Lo stesso dicasi per analogia in caso di lacune organizzative di succursali.

Art. 938 F. Ammende

Nel quadro della revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010, s’intendeva aumentare l’entità dell’ammenda sancita dall’articolo 943 CO e rimasta invariata dal 1937, portandola da un importo compreso tra i 10 e i 500 franchi a uno compreso tra i 500 e i 5000 franchi. In caso di violazione dell’obbligo di iscrizione di un ente giuridico nel registro di commercio, l’ammenda doveva essere pari ad almeno 1000 franchi. Visti i risultati negativi in sede di consultazione, si è rinunciato a fare della fattispecie una contravvenzione sanzionata nel Codice penale98.

Contrariamente a quanto previsto nel messaggio del 21 dicembre 2007, si rinuncia all’introduzione di un’ammenda minima. All’ufficio del registro di commercio è inoltre riconosciuto un più ampio margine discrezionale, nel senso che può ma non necessariamente deve comminare ammende.

Se l’ufficio del registro di commercio intende comminare un’ammenda, la diffida di cui all’articolo 937a CO deve contenere l’avvertimento relativo alla possibile sanzione e indicare l’importo esatto dell’ammenda (p. es. 300 franchi) oppure l’entità generale della pena (da 0 a 5000 franchi)99. Agli interessati deve essere chiaro l’importo massimo da pagare ed entro quale termine dovranno adempiere il loro obbligo.

Art. 939 G. Emolumenti

Il capoverso 1 rappresenta la base legale dell’obbligo di pagare gli emolumenti in relazione al registro di commercio: in virtù del capoverso 1 tutti coloro che determinano l’emanazione di una decisione da parte di un’autorità del registro di commercio oppure chiedono a quest’ultima una prestazione, sono tenuti a versare un emolumen-

97 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1421.

98 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1459.

99 Cfr. p. es. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 27 aprile 2011 (ZK2 11 16) e FLORIAN ZIHLER, Urteil des Kantonsgerichts Graubünden zur Mahnung bei einer Ordnungsbusse und zur Beweislastverteilung bei einer amtlichen Löschung (Art. 153 HRegV), REPRAX 3/2011, pag. 52 segg.