Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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stabilite dal Consiglio federale (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1 e 8; v. anche art. 12 cpv. 3 ORC). Per quel che riguarda la ricerca per persona, il capoverso 4 era già previsto nel messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 200786. Alcuni Cantoni propongono già questo tipo di funzioni di ricerca87.

Secondo il capoverso 5, dieci anni dopo la cancellazione dell’ente giuridico, l’iscrizione, lo statuto, l’atto di fondazione ed eventuali altri documenti giustificativi non sono più accessibili al pubblico in Internet. Trova così attuazione il diritto all’oblio per ciò che concerne Internet, richiesto da anni dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza88 e conforme in maniera generale agli obiettivi del Consiglio federale illustrati nel Rapporto del 9 dicembre 2011 concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati89. Creditori, soci o studiosi possono però continuare a consultare le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi presso l’ufficio cantonale del registro di commercio e richiederne copie, anche in formato elettronico. Con il capoverso 5 le informazioni e i documenti pubblicati in Internet non sono più pubblici per ciò che concerne la rete, ma rimangono pubblicamente accessibili in virtù del capoverso 1. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli in un’ordinanza (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 6). Si potrebbe ad esempio ipotizzare una pubblicazione che segnali la concreta limitazione del carattere pubblico in Internet poco prima della scadenza dei dieci anni. Gli utenti del registro di commercio abbonati al push service del registro di commercio, verrebbero informati attraverso tale servizio.

Art. 936a II. Effetti

Il capoverso 1 si richiama all’articolo 936 capoverso 3 e stabilisce che le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci all’atto della loro pubblicazione in Internet. L’iscrizione nel registro di commercio diventa invece efficace nei confronti di terzi solo il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione in Internet, che rappresenta anche la data di riferimento ai fini della decorrenza di un eventuale termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione. Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 932 capoverso 2 CO, tuttavia non si riallaccia più alla pubblicazione nel FUSC, ma alla pubblicazione in Internet.

Il capoverso 2 corrisponde materialmente al vigente articolo 933 capoverso 1 CO. È esclusa l’obiezione che qualcuno non fosse a conoscenza di un’iscrizione pubblicata nel registro di commercio (effetto pubblicitario positivo). Secondo l’articolo 9 CC90, un registro pubblico (qual è il registro di commercio91) fa piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Un’iscrizione nel registro di commercio, ad esempio la modificazione della ditta di una società anoni-

86 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1456 seg.

87 Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, consid. 5.2.8 in combinazione con il consid. 5.2.2.

88 http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01193/01194/index.html?lang=it.

89 FF 2012 227, 240.

90 RS 210.

91 DTF 106 II 346, consid. 1, pag. 348.