Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

ma, è quindi considerata un fatto generalmente noto (di pubblica notorietà) di cui non è, in particolare, necessario dare prova nel corso di un procedimento giudiziario92.

Gli utenti del registro di commercio possono confidare nel segreto da parte del registro di commercio per quanto concerne i fatti che devono esservi iscritti93. Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l’iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, secondo il capoverso 3 essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza (effetto pubblicitario negativo). Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 933 capoverso 2 CO.

Art. 937 E. Doveri dell’ufficio del registro di commercio / I. Verifica

Si è consapevolmente rinunciato a sancire testualmente nella legge l’ormai storica formula cognitiva del Tribunale federale94 concernente il dovere di verifica da parte dell’ufficiale del registro di commercio secondo l’articolo 940 CO. Ciò consente alle autorità giudiziarie cantonali e al Tribunale federale di sviluppare ulteriormente la giurisprudenza. Nell’ambito della prassi del registro di commercio, il dovere di verifica di cui all’articolo 940 CO non comporta oggi problemi rilevanti, dato che in molti uffici del registro di commercio si è diffuso un approccio tipico da «fornitore di servizi». Inoltre, molti problemi di natura giuridica possono essere risolti preliminarmente a una notificazione con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti.

La prima parte dell’articolo 937 corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 1 CO. Il concetto di «ufficiale del registro» è sostituito con quello di «ufficio del registro di commercio». Alla stregua della prassi vigente, l’ufficio del registro di commercio è responsabile dell’attuazione di determinate norme speciali, ad esempio in relazione alla previdenza professionale e alle banche. Questo aspetto corrisponde alla funzione di attuare il diritto attribuita al registro di commercio (cfr. art. 927 cpv. 1).

La seconda parte dell’articolo 937 corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 2 CO, che viene però formulato senza riferimenti alla forma giuridica degli enti, sostituendo il termine «statuto» con i concetti utilizzati nell’ambito del diritto sul registro di commercio «notificazione» e «documenti giustificativi» (cfr. art. 16 segg. e art. 20 segg. ORC nonché art. 929 cpv. 2 e art. 930). Anche le locuzioni «disposizioni legali di carattere imperativo» e «contenga quanto la legge richiede» sono sostituite da una formulazione già utilizzata per l’art. 930 cpv. 3 («conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua»). L’ufficio del registro di commercio verifica ad esempio se lo statuto di una società

92 Sentenza 5A. 62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2.

93 DTF 65 II 85 segg.

94 DTF 132 III 668 consid. 3.1, pag. 672: «In virtù dell’art. 940 cpv.. 1 CO (…), l’ufficiale del registro è tenuto a verificare se sono soddisfatte le condizioni legali per l’iscrizione. Mentre gli è riconosciuto un pieno potere di cognizione in ordine ai requisiti formali previsti dal diritto sul registro di commercio, i suoi poteri di verifica in questioni di diritto materiale sono limitati. Secondo la giurisprudenza costante egli è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge imperative istituite nel pubblico interesse o a tutela di terzi, mentre gli interessati devono adire l’autorità giudiziaria civile ai fini dell’attuazione di norme dispositive o che toccano esclusivamente interessi privati. Dato che può essere di volta in volta difficile operare una distinzione, l’iscrizione deve essere rifiutata solo qualora violi manifestamente e inequivocabilmente il diritto, ma non se si basa su un’interpretazione della legge in qualche modo sostenibile, la cui valutazione rimane riservata all’autorità giudiziaria civile (…)» (traduzione).