Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1 n. 3 CO).

Art. 936 D. Pubblicità ed effetti / I. Pubblicità e pubblicazione

Secondo il capoverso 1 il registro di commercio è pubblico. Il carattere pubblico riguarda le notificazioni, i documenti giustificativi e le iscrizioni nel registro di commercio. La portata del carattere pubblico del registro di commercio rimane invariata (art. 930 CO; art. 10 ORC).

In virtù del capoverso 2, il numero d’assicurato AVS (cfr. art. 928c) non è pubblico. Vista l’importanza ai fini della tutela dei dati, questo aspetto è esplicitamente sancito.

Secondo la normativa vigente, le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate in formato elettronico nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 931 CO)84. Editore del FUSC è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)85. Il capoverso 3 primo periodo prevede ora una netta semplificazione per quanto riguarda la pubblicazione dei testi, che saranno pubblicati direttamente in Internet grazie al registro di commercio nazionale. Le iscrizioni nel registro di commercio saranno inoltre pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Nell’ambito della pubblicità di cui al capoverso 1, gli utenti del registro di commercio possono consultare direttamente il registro di commercio nazionale attraverso Internet. Oltre ai testi oggetto di pubblicazione, il carattere di pubblicità riguarda - in virtù del capoverso 3 primo periodo - anche lo statuto e l’atto di fondazione. Qualora dovessero essere resi generalmente accessibili altri documenti giustificativi, i relativi dettagli devono essere disciplinati nell’ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 5 e 6). A tale riguardo è necessario in particolare tenere conto della protezione dei dati, evitando che siano pubblicati in Internet indirizzi privati, firme, copie e numeri di documenti d’identità. Anche il diritto all’oblio ai sensi del successivo capoverso 5 deve essere applicato agli ulteriori documenti giustificativi pubblicati in Internet.

Continua a essere prevista, a titolo complementare, la pubblicazione nel FUSC dei dati contenuti nel registro di commercio, senza che tale pubblicazione comporti gli effetti di cui all’articolo 936a.

Tutte le modifiche apportate nel registro di commercio devono poter essere ricostruibili. Occorre evitare che gli utenti trovino esclusivamente l’iscrizione consolidata di un ente giuridico nel registro di commercio, cosa che li costringerebbe a ricostruire autonomamente le modifiche apportate. Essi devono poter risalire a ogni modifica operata in una determinata data rispetto al giorno precedente. È per questa ragione che il capoverso 3 secondo periodo prescrive che debba essere assicurata la tracciabilità cronologica delle modifiche. Ciò corrisponde alla funzione svolta dall’attuale registro giornaliero (art. 8 ORC).

Il capoverso 4 costituisce l’esplicita base legale che permette di effettuare una ricerca nel registro di commercio nazionale per persona e per data, secondo modalità

84 Il FUSC è consultabile in Internet all’indirizzo: https://www.fusc.ch (registro di commercio).

85 Art. 5 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, RS 221.415).