Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Il campo d’attività dell’ente giuridico, che determina l’estensione della procura, si desume dalla descrizione dello scopo contenuta nello statuto e dall’iscrizione del registro di commercio (cfr. art. 459 cpv. 1 e art. 118 cpv. 1 ORC).
Anche le conseguenze dell’eventuale violazione del divieto di concorrenza rimangono le stesse110.
Art. 465
L’articolo 465 CO è abrogato. Il capoverso 1 è trasposto, senza modificarne il contenuto, nell’articolo 461 capoverso 1.
La disposizione dell’articolo 462 CO concernente il mandato commerciale è abrogata. Inoltre, solo gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio possono nominare procuratori (cfr. art. 458). Non è pertanto più necessaria l’indicazione secondo cui la morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura. Il capoverso 2 può quindi essere abrogato senza essere sostituito.
Art. 591
Nel capoverso 1 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio» (cfr. art. 643).
2.2.3 Titolo ventesimosesto: Della società anonima
Art. 626 n. 5, 6 e 7
I contenuti dello statuto richiesti dalla legge vanno ridotti al minimo indispensabile. In pratica, per quanto disposto ai n. 5 e 6 ci si rifà al tenore letterale delle norme di diritto dispositivo. A fini di semplificazione i due numeri vanno dunque abrogati: se lo statuto non contiene norme di tenore diverso, trovano applicazione le abbondanti disposizioni del diritto vigente (quindi l’art. 692 segg. CO per il diritto di voto, l’art. 699 segg. CO per la convocazione dell’assemblea generale, l’art. 707 segg. CO per il consiglio d’amministrazione, l’art. 727 segg. CO per l’ufficio di revisione).
In virtù dell’articolo 626 n. 7 CO, il contenuto minimo prescritto dalla legge per lo statuto comprende anche disposizioni sulla forma delle comunicazioni della società. Per comunicazioni ci si riferisce sia a quelle rivolte agli azionisti che a quelle destinate a terzi (p. es. ai creditori della società). L’articolo 931 capoverso 2 CO prevede che tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge debbano essere effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 942 cpv. 1). Rientrano tra le pubblicazioni prescritte dalla legge tutte le comunicazioni che non vengono iscritte nel registro di commercio, ad esempio la diffida ai creditori in caso di liquidazione (art. 742 cpv. 2 CO). Dato che tali pubblicazioni devono essere comunque effettuate nel FUSC, non ha senso indicare nuovamente ed esplicitamente nello statuto il FUSC quale organo di pubblicazione delle comunicazioni nei confronti di terzi. Per questo motivo secondo il nuovo numero 7 soltanto la forma da osservare nelle comunicazioni che la società trasmette agli azionisti fa ancora parte delle disposizio-
110 Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 464 N 7 segg. con ulteriori rinvii.