Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Art. 650 cpv. 4
Per le società costituite in virtù dell’articolo 629 capoverso 3, le prescrizioni formali agevolate troveranno applicazione, secondo il capoverso 4 e conformemente all’articolo 647, anche in caso di aumento ordinario del capitale, a condizione che l’aumento sia effettuato in denaro. Gli aumenti di capitale mediante liberazione per compensazione o conferimenti in natura dovranno essere effettuati, come sinora, con atto pubblico.
Art. 652g cpv. 4
Le deliberazioni del consiglio d’amministrazione di accertamento e adeguamento necessitano in linea di massima di un atto pubblico. L’agevolazione della semplice forma scritta si applica alle medesime condizioni previste per la deliberazione dell’assemblea generale concernente la modifica dello statuto di cui all’articolo 650 capoverso 4 CO.
Art. 693 cpv. 2 primo periodo
In virtù dell’art. 632 tutte le azioni devono essere interamente liberate. Per tale ragione diventa superflua l’indicazione di cui al capoverso 2 primo periodo, secondo cui le azioni nominative devono essere interamente liberate.
Art. 704 cpv. 3
Nel capoverso 3 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla (cfr. art. 643).
Art. 731b cpv. 1 frase introduttivo
La mancanza del domicilio legale o di un domiciliatario (cfr. art. 2 lett. c e art. 117 cpv. 2 e 3 ORC) è ora considerata una lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. L’apposita procedura di cui all’art. 153 segg. ORC è pertanto superflua, poiché la competenza di far rimuovere la lacuna è trasferita al giudice. Questa modifica, già prevista dalla revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010111, consente di uniformare le procedure amministrative previste dagli articoli 153 segg. e 154 ORC.
Art. 736 n. 2
Non vi sono ragioni oggettive per cui la deliberazione concernente lo scioglimento della società debba obbligatoriamente essere documentata con atto pubblico. A beneficio dell’economicità, é dunque possibile rinunciare a tale requisito formale eccessivamente severo senza che ciò vada a scapito della certezza del diritto. La deliberazione concernente lo scioglimento deve essere iscritta nel verbale dell’assemblea generale (art. 702 cpv. 2 n. 2 CO).
111 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1421.