Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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ni obbligatorie dello statuto. In tal modo si stabilisce anche in quale forma deve avvenire la convocazione dell’assemblea generale (art. 700 cpv. 1 CO).

Art. 627 n. 15 e 16

Altri aspetti riguardanti la convocazione dell’assemblea generale, che però non si riferiscono alla forma di tale convocazione (cfr. art. 626 n. 7), e le modalità del diritto di voto dovranno essere inserite nello statuto, se la società desidera che una regolamentazione sia vincolante sia all’interno che verso l’esterno.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovo)

La costituzione di una società anonima è attualmente possibile solo mediante atto pubblico. I promotori devono obbligatoriamente far autenticare da un notaio l’atto costitutivo (art. 629 cpv. 1 CO). In futuro – secondo il capoverso 3 - sarà consentito agli interessati rinunciare all’atto pubblico laddove i conferimenti siano effettuati in contanti e lo statuto della società si limiti ai contenuti prescritti dalla legge in virtù dell’articolo 626. Questa forma di costituzione agevolata sarà a disposizione di tutti coloro che intendono formare una società anonima semplice in tempi rapidi e a costi contenuti. Dato che le possibili configurazioni delle disposizioni statutarie in questi casi sono chiaramente limitate ai contenuti minimi previsti dalla legge e che la liberazione non può essere effettuata mediante conferimenti in natura, non è più giustificato il rigido requisito formale dell’atto pubblico. La semplice forma scritta è in tali casi sufficiente, in particolare poiché la procedura di costituzione rimane invariata per ciò che riguarda tutti gli altri aspetti (sottoscrizione delle azioni, adozione dello statuto, ecc.). La società dovrà anche in futuro essere iscritta nel registro di commercio per poter disporre della personalità giuridica (cfr. art. 643).

I promotori devono dichiarare all’ufficio del registro di commercio in un documento giustificativo separato che all’atto della costituzione non sono stati assunti altri beni ai sensi dell’articolo 628 capoversi 1 e 2 CO (conferimenti in natura e assunzioni di beni), né ne saranno assunti immediatamente dopo la costituzione (assunzioni di beni previste), che non sussistono altre compensazioni di crediti e che non sono stati pattuiti altri vantaggi speciali ai sensi dell’articolo 628 capoverso 3 CO oltre a quelli elencati nei documenti giustificativi che figurano nel registro di commercio. Questa cosiddetta «dichiarazione Stampa» è disciplinata solo a livello di ordinanza (art. 43 cpv. 1 lett. h ORC) e sarà in futuro inserita nella legge. È evidente che la dichiarazione dovrà essere resa nel contesto dell’atto costitutivo, ragion per cui è introdotta nell’articolo 629 capoverso 2 al numero 4.

Art. 632

Secondo la nuova formulazione della legge, tutte le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale. Dalla prassi attuata dall’ufficio del registro di commercio si evince chiaramente che la stragrande maggioranza di tutte le società neocostituite ha liberato per intero le proprie azioni. Solo un’esigua minoranza si avvale della possibilità della liberazione parziale. In base alla dottrina dominante non è chiaro quello che accade del credito residuo nei confronti dell’azionista nel momento in cui questi cede le proprie azioni (cfr. sopra n. 1.2.3). L’irrisolta questione della responsabilità genera incertezza del diritto. La nuova formulazione pone inoltre termine alla diffusa prassi, contraria alla legge, dell’emissione di azioni al portatore