Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 821 cpv. 2

La deliberazione dell’assemblea dei soci riguardante lo scioglimento non deve più essere documentata con atto pubblico (cfr. art. 736).

2.2.5 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Art. 828 cpv. 1

L’utilità pubblica è già espressamente prevista dall’articolo 86 lettera b numero 2 ORC tra gli scopi statutari ammissibili per l’iscrizione come società cooperativa. Le società cooperative di pubblica utilità sono contemplate nella prassi del registro di commercio e anche la dottrina le considera ammissibili112. Tuttavia, il Codice delle obbligazioni non prevede esplicitamente la pubblica utilità tra gli scopi delle società cooperative (art. 828 cpv. 1 CO). Quindi, per dare alle società cooperative di pubblica utilità un fondamento giuridico-formale inequivoco e creare certezza del diritto, l’articolo 828 capoverso 1 viene integrato in tal senso.

Art. 830

Come per le società anonime e le Sagl, anche alla costituzione di una società cooperativa si applicherà il requisito formale dell’atto pubblico (cpv. 1), non essendo giustificabile una distinzione tra le due società di capitali da un lato e la società cooperativa dall’altro. Eventuali differenziazioni giuridiche possono trovare applicazione nel diritto societario solo se imprescindibili in considerazione della natura dell’ente giuridico. Solo in questo modo è possibile evitare divergenze materialmente ingiustificate e preservare la coerenza e l’uniformità interna del diritto delle società113.

Come per le società anonime e le Sagl (cfr. art. 629 cpv. 3 e art. 777 cpv. 3), anche per le società cooperative è ammessa, in base al capoverso 2, la costituzione agevolata se i promotori limitano lo statuto al contenuto minimo (cfr. art. 832) ed effettuano in denaro gli eventuali conferimenti. In questo caso è sufficiente, come finora, la semplice forma scritta.

Le società cooperative costituite prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche di legge possono modificare il loro statuto mediante semplice forma scritta entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. art. 5 delle disposizioni transitorie).

Art. 832 n. 1 e 3-5

Il numero 1 è stato riformulato eliminando il termine «nome». La società cooperativa gode della tutela della ditta in base all’articolo 951 capoverso 2 CO e si avvale quindi di una ditta e non di un nome.

112 BSK OR II-BAUDENBACHER, art. 828 N 16 e PETER FORSTMOSER/FRANCO TAISCH/ TIZIAN TROXLER/ INGRID D'INCÀ-KELLER, Der Genossenschaftszweck - gestern und heute, REPRAX 2/2012, pagg. 25 e 33, con ulteriori rinvii.

113 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto delle società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2841, 2858.