Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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L’articolo 832 numero 3 CO è abrogato e trasposto nell’articolo 833 numero 5bis. La disposizione rientra, sia sotto il profilo materiale che sistematico, nelle «Altre disposizioni» dell’articolo 833 CO, tanto più che in questo caso si tratta solo di un obbligo «eventuale».
L’amministrazione e la rappresentanza di una società cooperativa sono disciplinate dagli articoli 894 segg. e 898 segg. CO. Non è pertanto necessario pretendere disposizioni statutarie imperative sugli organi di amministrazione e di rappresentanza. Di conseguenza, l’articolo 832 numero 4 è abrogato (cfr. anche art. 626).
Anche nelle società cooperative, il termine «avvisi» va sostituito con il termine «comunicazioni» (cfr. art. 626 e art. 776).
Art. 833 n. 5bis
L’articolo 832 numero 3 CO è trasposto senza modifiche materiali nell’articolo 833 numero 5bis(cfr. art. 832).
Art. 834 cpv. 2 periodo 2
Il contenuto della cosiddetta «dichiarazione Stampa» viene ripreso nell’articolo costitutivo della società cooperativa (cfr. art. 629).
Art. 836
La disposizione riguardante l’obbligo d’iscrizione delle succursali delle società cooperative viene trasposta nell’articolo 932 (che non fa riferimento alla forma giuridica degli enti) e quindi l’articolo 836 può essere abrogato.
Art. 888 cpv. 3 e 4 (nuovi)
I requisiti formali riguardanti la modifica dello statuto vengono uniformati a quelli della società anonima e della Sagl (cfr. art. 830).
2.2.6 Titolo trentesimobis: Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo)
Art. 942 Foglio ufficiale svizzero di commercio
Attualmente, il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) è disciplinato dall’articolo 931 CO; a seguito della modifica verrà invece regolamentato nell’articolo 942, in un titolo a sé stante. La creazione di un nuovo titolo si è resa necessaria poiché la pubblicazione delle iscrizioni nel registro di commercio avverrà in futuro direttamente in Internet tramite il registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936 cpv. 3). Non è quindi più giustificato l’inserimento della disposizione riguardante il FUSC nel Titolo trentesimo del CO («Del registro di commercio»).
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 931 capoverso 2 CO e stabilisce che le pubblicazioni previste dalla legge debbano essere effettuate nel FUSC. Tra queste, ad esempio, la decadenza dei diritti degli azionisti (art. 681 cpv. 2 CO), la comunicazione ai creditori in caso di riduzione del capitale azionario (art. 733 CO) e di