Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo

liquidazione di una società anonima (art. 742 cpv. 2 CO). La versione elettronica del FUSC fa fede già in base al diritto corrente (art. 9 Ordinanza FUSC114).

A seguito della nuova modalità di pubblicazione delle iscrizioni direttamente in Internet tramite il registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936 cpv. 3), l’articolo 931 capoverso 1 CO è abrogato. Fa fede la pubblicazione nel registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936a).

In base al capoverso 2, il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Inoltre, il Consiglio federale può mettere i dati pubblicati nel FUSC a disposizione del pubblico anche in altro modo. Il capoverso 2 corrisponde, per quanto riguarda i contenuti, all’articolo 931 capoversi 2bise 3 CO. Con l’ordinanza FUSC il Consiglio federale ha già fatto uso della sua competenza sotto il regime del diritto vigente.

Art. 943

La disposizione, che disciplina le ammende relative al registro di commercio, viene trasposta nell’articolo 938 e pertanto l’articolo 943 può essere abrogato.

2.2.7 Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 956

Nel capoverso 1 è abrogato il riferimento al «Foglio ufficiale svizzero di commercio» (cfr. art. 643).

2.3 Disposizioni transitorie

Art. 1

L’articolo 1 corrisponde alla consueta disposizione generale concernente il regime transitorio. Rinvia alle disposizioni del Titolo finale del Codice civile svizzero115, a condizione che le disposizioni successive non prevedano altrimenti (cfr. art. 2-5 delle disposizioni transitorie).

Art. 2

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che gestiscono un’impresa in forma commerciale sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni dall’entrata in vigore della legge stessa. Questa disposizione transitoria concede agli Istituti di diritto pubblico un termine di adeguamento sufficientemente lungo (cfr. art. 932a).

114 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (RS 221.415).

115 RS 210.