Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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chiare e incoerenti, è stata tuttavia sostituita dall’ordinanza del 17 ottobre 200710 sul registro di commercio. Sono tuttavia rimaste invariate soprattutto le disposizioni concernenti le procedure, la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e la pubblicazione delle iscrizioni del registro di commercio.
1.1.2 Organizzazione attuale
Attualemente la tenuta del registro di commercio compete ai Cantoni (art. 927 CO; art. 3 ORC). Quest’attività comprende anche la presa in consegna e la verifica delle notificazioni al registro di commercio e dei documenti giustificativi (p. es. statuti e verbali di sedute), la compilazione dei testi da pubblicare, l’aggiornamento della banca dati cantonale del registro di commercio, l’emissione di estratti autenticati del registro e la conservazione degli atti. Dal 1883 i Cantoni attuano il diritto federale nell’ambito della legislazione federale e sotto l’alta vigilanza della Confederazione, esercitata attraverso l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; art. 5 ORC)11.
Dal 1990 l’UFRC tiene l’Indice centrale delle ditte (Zefix) che - oltre a consentire la ricerca di ditte12- ha lo scopo di tutelare il diritto esclusivo di un ente giuridico di usare la ditta iscritta (cfr. art. 946 e art. 951 CO) e oggi viene gestito come banca dati consultabile in Internet13. L’indice Zefix contiene tutti gli enti giuridici attivi nonché quelli cancellati a partire dal 1° gennaio 2000 e consente di effettuare una ricerca gratuita, per individuare su tutto il territorio svizzero la sede di un ente giuridico e il competente ufficio cantonale del registro di commercio. L’indice contiene inoltre altre informazioni sugli enti giuridici, ad esempio la ditta, lo scopo e il domicilio legale. I dati e i rinvii contenuti nello Zefix non hanno comunque alcuna efficacia giuridica. Gli unici documenti vincolanti sono l’estratto autenticato del registro di commercio emesso dal competente ufficio cantonale e i testi pubblicati in formato elettronico dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L’indice Zefix non è tuttavia né un registro di commercio nazionale né una collezione completa dei dati pubblicati nel registro di commercio svizzero14, bensì è da considerarsi solo un’infrastruttura di accesso ai dati dei registri di commercio cantonali. Tramite hyperlink al numero d’identificazione delle imprese (IDI; attualmente ancora numero CH), l’utente accede direttamente alla rispettiva iscrizione nel registro di commercio cantonale.
In 25 Cantoni esiste un unico Ufficio centrale del registro di commercio; solo il Cantone del Vallese dispone di tre Uffici regionali del registro di commercio. Ogni Cantone ha inoltre un’autorità di vigilanza (art. 927 cpv. 3 CO) che esercita tuttavia
10 RU 2007 4851 e Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC), avamprogetto del 28 marzo 2007. Cfr. HANS-JAKOB KÄCH, Die Auswirkungen der neuen Handelsregisterverordnung, TREX 2008, pag. 10 segg. (prima parte) e pag. 90 segg.(seconda parte).
11 Cfr. NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire?, REPRAX 2/3/2008, pag.15 segg. e FLORIAN ZIHLER, Ist das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) tatsächlich schon 125 Jahre alt?, REPRAX 2/3/2008, pag. 3 segg.
12 Cfr. : http://www.regix.ch/it.
13 Zefix consultabile in Internet all’indirizzo: http://www.zefix.ch.
14 MICHAEL GWELESSIANI, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, Zurigo 2008, N 12 e N 61.