Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
errori e di disporre di dati scarsamente strutturati. Gli errori iniziali nel rilevamento dei dati sono inoltre difficili da constatare in un secondo momento.
Nonostante l’avanzato grado d’informatizzazione dei sistemi, vi è un lasso di tempo troppo lungo tra l’iscrizione nel registro giornaliero cantonale e la pubblicazione giuridicamente vincolante nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), e questo tempo è per gli operatori economici estremamente prezioso. Tecnicamente sarebbe oggi possibile pubblicare i dati immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’UFRC. Manca tuttavia una pertinente base legale.
Non esistono collegamenti tra i registri di commercio cantonali e altri registri statali contenenti anch’essi dati di rilevanza economica (p. es. il registro delle esecuzioni, il registro dell’autorità federale di sorveglianza dei revisori o il registro delle attività produttive soggette a autorizzazione). La Confederazione e i Cantoni dispongono di una grande quantità di dati di rilevanza economica, ma non sono in grado di renderli facilmente accessibili al pubblico poiché non esiste un registro di commercio nazionale con una struttura unitaria che consenta di effettuare le rispettive operazioni di ricerca e i collegamenti. Questa lacuna è colmata dai servizi d’informazione privati che elaborano i dati della Confederazione e dei Cantoni e offrono le informazioni ricavate agli utenti, per lo più a pagamento. Spesso questi servizi propongono anche la ricerca di dati personali. Gli operatori economici devono pertanto fare affidamento su informazioni che non sono state controllate da un organo ufficiale. In pratica gli utenti pagano per ricevere informazioni che lo Stato potrebbe mettere a disposizione in larga misura a basso costo o addirittura gratuitamente poiché si tratta di dati già memorizzati in un’apposita banca dati.
1.1.4 Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio
La Commissione federale degli esperti del registro di commercio è una commissione amministrativa extraparlamentare del Dipartimento federale di giustizia e polizia che consiglia l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) - che a sua volta fa capo all’Ufficio federale di giustizia - su questioni importanti riguardanti il registro di commercio.
Per decenni il registro di commercio ha mantenuto una struttura relativamente rigida dovendo soddisfare un fabbisogno limitato di informazioni da parte di utenti di nazionalità prevalentemente svizzera. Dagli inizi del XXI secolo la situazione è tuttavia cambiata. Il crescente dinamismo del mondo economico, il collegamento sempre più stretto dell’economia a livello internazionale e il processo di informatizzazione hanno influito direttamente sul lavoro delle autorità del registro di commercio. All’inizio del 2010 la Commissione degli esperti ha pertanto ritenuto indispensabile elaborare una strategia per il nuovo registro di commercio svizzero. Tale strategia comprende un’analisi sul possibile sviluppo del registro di commercio nei prossimi 10-15 anni.
Nelle sedute del 1° febbraio, del 20-21 aprile e del 23 settembre 2010, la Commissione degli esperti ha formulato una strategia, approvata poi il 9 novembre 2010.