Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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All’inizio del 2011 la strategia è stata pubblicata in lingua francese e tedesca sulla rivista specializzata REPRAX16.

La Commissione degli esperti ha ritenuto prioritari i tre ambiti di seguito illustrati, poiché per la loro completa attuazione tecnica e giuridica richiedono un periodo di gestazione particolarmente lungo:

• Il futuro registro dovrà essere strutturato su tre livelli: un livello statale, corri-

spondente all’attuale registro di commercio, che fornirà le informazioni principali sugli enti giuridici, un secondo, nuovo livello a disposizione delle altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e un nuovo livello privato a disposizione degli enti giuridici per scopi informativi diversi. In relazione al primo livello, le autorità del registro di commercio dispongono già della competenza d’esame. Il primo livello sarà identico in tutti i Cantoni, al fine di assicurare l’emissione di estratti del registro univoci e consentire la comparabilità sull’intero territorio svizzero delle iscrizioni riportate nel registro di commercio. Va chiarito in dettaglio quali aspetti dovranno essere gestiti dal primo livello. Il secondo livello si basa sul primo e ha la funzione di rafforzare la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre autorità e migliorare le operazioni di aggiornamento delle iscrizioni del registro di commercio a seguito di fatti importanti (p. es. dichiarazioni di fallimento, nomina di incaricati dell’inchiesta e di commissari, modificazioni del domicilio o del nome, abilitazione di revisori e di periti revisori). L’ente giuridico elabora a sua volta i dati di terzo livello (p. es. indirizzi e-mail e indirizzi Internet, numeri di telefono, funzioni e procure, informazioni ai soci). Le autorità del registro di commercio mettono a disposizione solo l’infrastruttura; vengono stabiliti determinati requisiti (p. es. mediante formulari) al fine di rendere il più omogeneo possibile anche il terzo livello. Le autorità del registro di commercio non eseguono un controllo dei contenuti poiché il primo livello è rigorosamente separato dal terzo.

• La tenuta del registro di commercio esclusivamente in formato elettronico e

l’archiviazione dei relativi dati richiedono l’impiego di un software unico. Resta da precisare chi potrà svilupparlo e gestirlo (un’impresa privata, un ente dei Cantoni o della Confederazione, un ente giuridico a economia mista); vanno evitate dipendenze di qualsiasi tipo.

• Il registro di commercio contiene dati specifici come ad esempio la ditta, la

descrizione dell’oggetto sociale o l’indicazione di variazioni del capitale. A questo si aggiungono le informazioni pubblicate ma non materialmente verificate dalle autorità del registro di commercio, quali ad esempio quelle relative a dichiarazioni di fallimento o a decisioni delle autorità di vigilanza. La collaborazione tra le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che trattano dati rilevanti per il registro di commercio va istituzionalizzata anche attraverso l’uniformazione e il collegamento delle banche dati. Ciò permette di migliorare l’efficienza operativa ed evitare doppioni.

16 COMMISSIONE FEDERALE DEGLI ESPERTI DEL REGISTRO DI COMMERCIO, Vision zum schweizerischen Handelsregisterwesen, Berna, 9 novembre 2010, REPRAX 1/2011, pag. 1 segg. e pag. 9 segg.