Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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1.1.3 Valutazione dell’attuale organizzazione
Negli anni ’90 è stato avviato un processo di informatizzazione del registro di commercio svizzero. Eccezion fatta per il Cantone del Vallese, tutti i Cantoni dispongono ormai solo di un ufficio del registro di commercio. Quello di Berna è stato per ora l’ultimo Cantone ad aver fuso, all’inizio del 2008, in un ufficio centrale del registro di commercio i suoi quattro uffici, precedentemente gestiti a livello regionale. Le procedure illustrate al numero 1.1.2 sono però rimaste sostanzialmente invariate da oltre 125 anni.
Diversi attori della Confederazione, dei Cantoni e dell’economia privata - soprattutto nel settore informatico - collaborano alle attività del registro di commercio svizzero con finalità e obiettivi differenti. Questo rende naturalmente indispensabile un intenso scambio di esperienze.
Nonostante l’attuale organizzazione del registro di commercio svizzero presenti alcuni aspetti positivi, prevalgono quelli negativi. La piccola piazza economica svizzera non dispone di una banca dati e di un archivio centrali contenenti le informazioni relative al registro di commercio e di conseguenza gli utenti non possono ricorrere a un registro di commercio nazionale. Se vi è l’esigenza di reperire informazioni che non siano circoscritte a un singolo Cantone, è necessario consultare diversi registri di commercio. La ricerca risulta in tal modo relativamente complessa e vi è inevitabilmente un maggiore rischio di errori. Il registro di commercio dovrebbe tuttavia consentire agli utenti di informarsi in maniera rapida, semplice e affidabile.
Il consistente numero di attori coinvolti rende difficile imporre in tutta la Svizzera una prassi univoca nell’attuazione del diritto commerciale e societario e di quello relativo alle ristrutturazioni. Sono inoltre pressoché inesistenti i collegamenti trasversali tra enti giuridici.
Dall’entrata in vigore, il 1° luglio 1996, della legge sul mercato interno15 gli operatori economici privati possono ormai operare senza problemi oltre i confini cantonali. Per un ente giuridico è relativamente semplice trasferire la propria sede in un altro Cantone, passando così nella sfera di competenza di un nuovo ufficio del registro di commercio. Se gli uffici del registro di commercio dei Cantoni prevedono disposizioni divergenti per l’iscrizione nel registro di commercio, si genera una sorta di competizione, non auspicabile, in merito all’applicazione delle disposizioni legislative federali. Ciò è in contrasto con il principio dell’applicazione per quanto possibile uniforme del diritto federale. Determinati operatori economici privati sono attratti dalla strada più comoda. Per la maggior parte degli attori l’adozione di prassi differenti a livello cantonale in materia di registro di commercio – ad esempio in relazione al contenuto degli statuti, alla prova dei conferimenti di capitale o all’ammissibilità delle designazioni delle funzioni delle persone fisiche – comporta un maggiore dispendio in termini di tempo e costi. Ciò va a scapito della fiducia nella qualità dei documenti giustificativi, della leggibilità e della comparabilità a livello intercantonale delle iscrizioni del registro di commercio.
La registrazione in differenti banche dati di informazioni economiche rilevanti da parte di diversi uffici cantonali e federali, accresce la probabilità di commettere
15 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI, RS 943.02).