Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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solo funzioni di vigilanza amministrativa e disciplinare. Nell’ambito del proprio compito di alta vigilanza, l’UFRC controlla la corretta applicazione delle leggi federali da parte degli uffici cantonali del registro di commercio, approvando tutte le iscrizioni riportate nel loro registro giornaliero (nuove iscrizioni e modificazioni delle iscrizioni esistenti), vale a dire le future iscrizioni nel registro di commercio (art. 31 segg. ORC).

Gli uffici cantonali del registro di commercio si occupano del rilevamento dei dati e curano i contatti diretti con i clienti. Sebbene dal 1° gennaio 2013 tali uffici saranno tenuti ad accettare anche notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 175 ORC), i clienti possono consegnare la documentazione anche solo in formato cartaceo.

Da alcuni anni lo scambio di dati tra gli uffici cantonali del registro di commercio e l’UFRC, ma anche tra quest’ultimo e la SECO, avviene quasi esclusivamente in forma elettronica.