Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis
Come nel diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR), le imprese di revisione sono abilitate a esercitare la funzione di perito revisore o revisore se dispongono di un sistema interno di garanzia della qualità adeguato ed efficace (art. 6 cpv. 1 lett. d AP-LSR). Questa disposizione viene riformulata e riprende la definizione più precisa di cui all’articolo 9 capoverso 1 OSRev.
Per sgravare le imprese di revisione che effettuano solo servizi di revisione per le PMI (cfr. quanto detto al n. 2.4.2.1.2), le imprese di revisione che effettuano soltanto revisioni limitate o servizi di revisione per cui è richiesta l’abilitazione come revisore, saranno esentate dall’obbligo di dotarsi di un sistema interno di garanzia della qualità (art. 6 cpv. 1bisAP-LSR).
Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale
Secondo la versione attuale (ma non ancora applicata) dell’articolo 8 LSR, necessitano di un’abilitazione come imprese di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione secondo il diritto svizzero o estero a società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. a LSR). Questa disposizione non viene modificata.
La versione attuale dell’articolo 8 LSR prevede inoltre che gli uffici di revisione di società estere che hanno in corso prestiti in obbligazioni in Svizzera devono sottostare alla sorveglianza dell’ASR o di un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con il cpv. 2 LSR). Questa disposizione riguarda sia i prestiti in obbligazioni quotati in una borsa svizzera sia quelli non quotati156. Le esperienze fatte finora con emittenti nazionali di prestiti non quotati in borsa indicano che detti emittenti e i loro uffici di revisione sono identificabili solo con grande dispendio di risorse, perché i prestiti in questione non sono trattati o non lo sono in modo aperto e trasparente. Ciò nondimeno, l’identificazione all’interno della Svizzera rimane possibile perché le imprese di revisione svizzere interessate sono adeguatamente istruite al riguardo. Queste difficoltà saranno molto maggiori nel caso di emittenti stranieri e dei relativi uffici di revisione, poiché le imprese di revisione interessate sono disseminate in tutto il mondo, a volte non sono sorvegliate (a livello locale) e sono scarsamente sensibili ai rapporti internazionali. Il rapporto tra il dispendio prevedibile per la sorveglianza degli uffici di revisione di emittenti di prestiti in obbligazioni non quotati in borsa e i vantaggi prevedibili per la protezione degli investitori è del tutto sproporzionato (cfr.
n. 2.4.2.2). Di conseguenza, il campo di applicazione della LSR dovrebbe contemplare solo gli uffici di revisione di emittenti stranieri i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.
L’articolo 8 LSR prevede inoltre che anche gli uffici di revisione di filiali d’importanza essenziale siano sottoposti a sorveglianza da parte di autorità svizzere o estere riconosciute (art. 8 cpv. 1 lett. c e d LSR). Questa prescrizione è stata originariamente formulata per adeguare il campo di applicazione della sorveglianza
156 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3585 e 3638.