Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine

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1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Il 21 maggio 2008, il regolamento (CE) n. 380/20081 è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo della normativa Schengen. Perseguiva l’introduzione dei dati biometrici nel microchip della carta di soggiorno uniforme rilasciata in Svizzera dal 12 dicembre 2008 a determinati cittadini di Stati terzi in virtù del regolamento (CE) n. 1030/20022. L’Unione europea (UE) ha ritenuto che la carta di soggiorno uniforme dovesse rispondere a norme tecniche di altissimo livello, segnatamente per quanto concerne le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. L’obiettivo era di prevenire e combattere l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Dal 24 gennaio 2011, la Svizzera emana una carta di soggiorno munita di un microchip ai cittadini di Stati terzi corrispondenti alle categorie previste dal regolamento (CE) n°1030/2002. La presente revisione dell’OASA3 allarga le categorie di cittadini di Stati terzi che otterranno una carta di soggiorno biometrica.

La Svizzera è libera di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica ad altri cittadini di Stati terzi, segnatamente ai membri della famiglia di cittadini dell’UE/AELS residenti in Svizzera che oggigiorno ottengono un libretto cartaceo. L’esperienza maturata dal 24 gennaio 2011 con l’emissione di carte biometriche è positiva. I Cantoni lavorano quotidianamente con gli strumenti necessari al rilevamento biometrico. Oltre un anno e mezzo dopo l’attuazione del progetto occorre esaminare in che misura la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica possa essere allargata. In questo modo si potrebbe accrescere il numero di persone che ottengono un documento moderno e sicuro. Tale provvedimento è inoltre finalizzato ad armonizzare quanto più possibile le tipologie delle carte di soggiorno rilasciate ai cittadini di Stati terzi.

1.2 Cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica dal 24 gennaio 2011

Come previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1030/2002, il permesso di soggiorno è munito di un microchip soltanto se il soggiorno nello Stato Schengen è superiore a tre mesi. I soggiorni di durata inferiore sono disciplinati mediante un visto, sempreché i cittadini di Stato terzo interessati soggiacciano a un pertinente obbligo. In linea di principio, tutti i cittadini di Stato terzo ottengono una carta di soggiorno biometrica salvo le categorie seguenti, previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1030/2002:

• «familiari di cittadini dell’Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione».

Dal punto di vista della Svizzera, questa categoria comprende i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini dell’UE (27 Paesi) che esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone in virtù dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

1R (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 apr. 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002

che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi,

GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.

2R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giu. 2002, che istituisce un modello uniforme per i

permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

3 RS 142.201

4 RS 0.142.112.681