Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine
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c. le persone che beneficiano di una carta di soggiorno in virtù dell’articolo 71a OASA continuano a ottenere un documento cartaceo. La vigente lettera b dell’articolo 71b capoverso 1 OASA è pertanto ripresa nella nuova lettera c del medesimo articolo.
Art. 71d Destinatari della carta di soggiorno biometrica Cpv. 1
Conformemente all’articolo 41 capoverso 5 LStr, il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno biometrica. Secondo l’articolo 71d capoverso 1 OASA vigente, i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS esercitante il proprio diritto alla libera circolazione delle persone (ossia residente in Svizzera in virtù dell’ALC) sono trattati diversamente.
Per i motivi invocati più sopra occorre sopprimere questa deroga e prevedere chiaramente che in linea di principio ogni cittadino extra-comunitario otterrà una carta di soggiorno munita di un microchip.
Conformemente al diritto vigente, i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino svizzero ottengono una carta di soggiorno biometrica conformemente al regolamento europeo (cfr. art. 5 del regolamento [CE] n. 1030/2002 e punto 6.4 dell’allegato) soltanto se il cittadino svizzero non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Se da un colloquio con l’autorità emittente emerge che il cittadino svizzero è già vissuto in un altro Stato dell’UE/AELS col coniuge proveniente da uno Stato non membro dell’UE/AELS e ha invocato l’ALC, l’autorità è tenuta a rilasciare un titolo di soggiorno non biometrico al coniuge di questo cittadino svizzero.
Una volta entrata in vigore la presente revisione, questa pratica decadrà. Tutti i cittadini di Stati terzi, salvo i prestatori di servizio di cui all’articolo 20 paragrafi 1 e 2 ALC, otterranno una carta biometrica.
Cpv. 3
Occorre un nuovo capoverso 3 che precisi il tipo di carta biometrica che sarà rilasciata ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino UE/AELS. Il documento recherà la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». Questa indicazione chiara consente di distinguere facilmente tra cittadini di Stati terzi con un vincolo familiare (matrimonio o filiazione) nei confronti di un cittadino dell’UE/AELS avente esercitato il proprio diritto alla libera circolazione dagli altri cittadini di Stati terzi. Consente pertanto di soddisfare le esigenze dell’articolo 5bisdel regolamento (CE) n. 1030/2002.
Cpv. 4
Il nuovo capoverso 4 precisa che, in seguito al decesso di un cittadino dell’UE/AELS, se il membro della famiglia cittadino di uno Stato terzo ottiene un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1251/70 o dell’articolo 3 della direttiva 75/34/CEE, la carta di soggiorno biometrica reca la menzione «diritto di rimanere» anziché la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In questo modo, sul documento figurerà chiaramente l’esistenza di un diritto di soggiorno autonomo di questo ex membro della famiglia.