Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine

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Nei casi in cui un cittadino di Stato terzo ottiene un diritto di rimanere in virtù del regolamento (CEE) n. 1251/70 o della direttiva 75/34/CEE (cessazione dell’attività lucrativa in Svizzera per pensionamento, incapacità permanente di lavorare del membro della famiglia cittadino dell’UE/AELS o esercizio di un’attività lucrativa in un altro Stato), non insorge un diritto di soggiorno autonomo del membro della famiglia cittadino di Stato terzo. Pertanto, sarà rilasciato lo stesso titolo di soggiorno con la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». A titolo indicativo, sul documento può tuttavia essere apposta una menzione supplementare relativa a tale diritto.

Cpv. 5

Il capoverso 3 vigente resta invariato e diventa il nuovo capoverso 5.