Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine
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2. Commento alle singole disposizioni
2.1. OASA
Occorre anzitutto ridefinire la cerchia di persone che ottengono una carta di soggiorno biometrica. La definizione figura nell’OASA. Pertanto, occorre adeguare gli articoli 71b capoverso 1 e 71d OASA.
Art. 71b Carta di soggiorno non biometrica
Cpv. 1 lett. a-c
Conformemente a quanto suesposto, i cittadini di uno Stato non membro dell’UE/AELS otterranno d’ora in poi una carta di soggiorno biometrica munita di un microchip.
Ciò è conforme alla normativa Schengen. Secondo l’articolo 5bisdel regolamento (CE)
n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta. Tale disposizione consente pertanto alla Svizzera di decidere liberamente se rilasciare una carta di soggiorno biometrica a determinate categorie di stranieri non rientranti nel campo d’applicazione originario del regolamento.
Ispirandosi dalla soluzione prevista dagli Stati comunitari, è proposto di usufruire della possibilità lasciata alla Svizzera dall’articolo 5bisdel predetto regolamento e di modificare il capoverso 1 dell’articolo 71b OASA. Secondo il capoverso 1 riveduto, le seguenti categorie di stranieri ottengono una carta di soggiorno non biometrica:
a. cittadini dell’UE/AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS oppure a prescindere da questi due trattati, per esempio nell’ambito di una prestazione di servizio fornita in veste di lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato terzo;
b. i lavoratori distaccati, a prescindere dalla loro nazionalità, inviati in Svizzera da un’impresa con sede nell’UE/AELS e autorizzati a svolgere la loro attività in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi effettivi. Come detto più sopra (punto 1.4.2.), questi lavoratori distaccati ottengono una carta di soggiorno non biometrica.
I lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE/AELS e i prestatori di servizi cittadini dell’UE/AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per massimo 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile soggiacciono alla procedura di notifica prevista dall’ALC. Sono eccettuati i prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE/AELS, il cui Stato d’origine soggiace a disposizioni transitorie in virtù di un protocollo aggiuntivo all’ALC, come anche i lavoratori distaccati da imprese con sede in tali Stati. Al momento, tale è il caso della Bulgaria e della Romania, in virtù dell’articolo 10 paragrafo 2b ALC. Queste persone devono essere in possesso di un permesso sin dal primo giorno di lavoro in uno dei settori dell’edilizia, compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, delle attività dei servizi connessi all’orticultura, della pulizia industriale nonché della sorveglianza e sicurezza. Gli attestati o documenti rilasciati a queste persone lo sono direttamente in virtù dell’ALC;