Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine
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dei documenti che attestano un permesso di soggiorno (permesso B) rilasciati ai membri della famiglia di cittadini UE/AELS sarà superiore (mass. 5 anni) a quella dei documenti rilasciati agli altri cittadini di Stati terzi (membri della famiglia di un cittadino svizzero o senza legami familiari con cittadini svizzeri), la cui durata di validità è di uno o due anni. I cittadini UE/AELS possono soggiornare in Svizzera per cinque anni in virtù dell’ALC. Il loro coniuge ottiene un documento di durata identica a quella del documento rilasciato al beneficiario principale. In linea di principio, il documento rilasciato in virtù della LStr ha invece una durata di validità di un anno.
D’ora in poi saranno rilasciati quattro tipi di carta di soggiorno biometrica (permesso L, B e C):
1. la carta di soggiorno biometrica senza particolari osservazioni destinata ai cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera e che non anno legami familiari con cittadini dell’UE/AELS o svizzeri;
2. la carta di soggiorno biometrica con la menzione «membro della famiglia» rilasciato ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino svizzero;
3. la carta di soggiorno biometrica con la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS» per i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS;
4. la carta di soggiorno biometrica esclusivamente di categoria B con la menzione «diritto di rimanere» per i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS deceduto, che hanno ottenuto un diritto di rimanere dopo tale decesso.
I documenti menzionati all’articolo 71a OASA ed elencati al punto 1.2. non sono interessati dalla presente modifica. L’eventuale modernizzazione di questi documenti è lasciata per più tardi (attorno al 2016) ed esula dal presente avamprogetto. Un gruppo di lavoro dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), cui partecipano rappresentanti di due Cantoni (Basilea Città e Zurigo), è incaricato di questa modernizzazione.
1.5.2. Conseguenze giuridiche
Occorre adeguare sia l’OASA sia l’OEmol-LStr.
1.5.3. Conseguenze finanziarie
L’allestimento delle carte di soggiorno biometriche è iniziato nel gennaio 2011. In quel primo anno sono stati emanati 227 584 documenti e nell’anno successivo 250 985. Il beneficiario di una carta di soggiorno biometrica deve versare un emolumento secondo l’articolo 8 OEmol-LStr. L’emolumento è composto da una tassa per la copertura delle spese legate alla procedura cantonale d’approvazione, da una tassa per la copertura delle spese legate al rilevamento dei dati biometrici e da una tassa che consente di assicurare l’allestimento vero e proprio della carta di soggiorno biometrica.
L’UFM riceve una parte di quest’ultima tassa, il che gli consente di ammortizzare le spese di sviluppo e di garantire il buon funzionamento dell’allestimento di questi documenti. L’allargamento della cerchia di destinatari della carta di soggiorno biometrica non ha pertanto particolari conseguenze finanziarie per la Confederazione.