Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine

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• «Cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo».

Dal punto di vista della Svizzera, questa categoria comprende i cittadini dell’AELS e i membri della loro famiglia esercitanti un diritto alla libera circolazione delle persone in virtù della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Dal regolamento europeo summenzionato emerge pertanto chiaramente che i cittadini di Stato terzo membri della famiglia di una persona che usufruisce dell’ALC esulano, in linea di principio, dal campo d’applicazione del regolamento. Pertanto, gli Stati Schengen non sono tenuti a rilasciar loro un permesso di soggiorno biometrico.

Al momento dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, la Svizzera ha deciso di non rilasciare una carta di soggiorno biometrica alle persone che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. Dal 24 gennaio 2011, i cittadini dell’UE/AELS e i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS che ha usufruito del proprio diritto alla libera circolazione, non ottengono più una carta di soggiorno biometrica, bensì un libretto per stranieri cartaceo.

A prescindere da questa categoria di persone, vi sono altre categorie di titolo di soggiorno la cui tipologia non rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002. Si tratta dei titoli cartacei rilasciati alle persone seguenti (art. 71a e 71b cpv. 1 lett. b OASA):

• la persona autorizzata a lavorare in Svizzera entro la zona frontaliera (permesso G),

• il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N),

• la persona ammessa provvisoriamente (permesso F),

• la persona bisognosa di protezione (permesso S),

• la persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni,

• la persona che accompagna la persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni e che svolge effettivamente un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).

1.3. Evoluzione a livello europeo

La direttiva 2004/38/CE6 non concerne direttamente la biometria nelle carte di soggiorno. Al suo articolo 10, prevede tuttavia il rilascio di una carta di soggiorno ai beneficiari della libera circolazione membri della famiglia di cittadini dell’UE o dell’AELS.

All’atto di adozione del regolamento (CE) n. 380/2008, gli Stati membri hanno inoltre dichiarato che per questa carta di soggiorno avrebbero adottato il formato unitario dell’UE - comprendente la biometria7. Per distinguere questa carta di soggiorno da quella rilasciata ai

5 RS 0.632.31

6 D 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

7 «Member States declare that for the purpose of issuing residence cards to family members of EU citizens in accordance with Art. 10 of Directive 2004/38, they will use the uniform format for residence permits, including biometrics, in accordance with Regulation (EC) 1030/2002 as amended by Regulation [380/2008] replacing the title by "Residence card of a family member of a Union citizen". Member States invite the Committee,