Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine
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lucrativa. Per quanto concerne il titolo di soggiorno, l’ALC prevede che la sua durata può essere di cinque anni e che è vincolata alla durata di validità del titolo del coniuge o del membro della famiglia che beneficia del diritto originario secondo l’ALC. Queste persone non hanno diritto a una riduzione dei costi per il rilascio del titolo di soggiorno, contrariamente a quanto previsto per i cittadini dell’UE/AELS (e per i familiari al beneficio di un diritto di rimanere, vedi spiegazioni qui sotto). Inoltre, la forma del titolo di soggiorno non è affatto specificata nell’ALC, il quale non contiene nessuna disposizione contraria al rilascio di una carta di soggiorno biometrica ai membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS.
L’utilizzo da parte svizzera del formato uniforme Schengen biometrico già esistente è possibile in virtù dell’articolo 5bis8del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008. Secondo tale disposizione occorre evitare qualsiasi confusione qualora uno Stato Schengen decida di emanare una carta di soggiorno biometrica esulante dal campo d’applicazione definito. Sempre secondo l’articolo precitato, il documento deve precisare i destinatari. Occorre pertanto apporre sul nuovo documento biometrico la menzione: «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». Ciò garantisce la conformità con le esigenze europee e consente al tempo stesso d’identificare rapidamente i titolari di questi documenti come membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS residente in Svizzera.
Se il titolare del documento risiede in Svizzera in virtù di un diritto di rimanere concessogli a determinate condizioni dopo il decesso del membro della famiglia cittadino dell’UE/AELS (in virtù dell’art. 3 del regolamento [CEE] n. 1251/709 e dell’art. 3 della direttiva 75/34/CEE10, cui fanno riferimento l’art. 4 allegato I ALC e l’art. 4 allegato K appendice 1 AELS), sul documento non sarà invece più apposta la menzione legata al membro della famiglia e sarà sostituita dalla menzione «diritto di rimanere» (cfr. art. 71d cpv. 4 OASA). Inoltre, i cittadini di Stati terzi al beneficio di un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 AELS, che possono appellarsi all’articolo 6 del regolamento (CEE) n°1251/70 o dell’articolo 6 della direttiva 75/34/CEE, beneficiano di una riduzione degli emolumenti relativi alla carta di soggiorno biometrica (cfr. art. 8 cpv. 7 e 8 dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 sugli emolumenti LStr [OEmol-LStr]). Questa riduzione vale tuttavia soltanto per i permessi B, non invece per i permessi C, che esulano dal campo d’applicazione dell’ALC.
1.4.2 Eccezione dei cittadini di Stati terzi distaccati da un’impresa con sede nell’UE/AELS
L’ALC e la Convenzione AELS consentono a lavoratori distaccati da imprese con sede nell’UE/AELS o a fornitori di servizi UE/AELS di recarsi in Svizzera per massimo 90 giorni di lavoro effettivi per anno civile (art. 5 ALC e 17 segg. allegato I ALC). Queste persone rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC. In virtù dell’articolo 20 paragrafo 1 allegato I
8 bis
Art.5 : «Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.»
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R (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giu. 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.
10
D 75/34/CEE del Consiglio del 17 dic. 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un’attività non salariata, GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.
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