Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine

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I lavoratori cittadini di Stati terzi distaccati16 in Svizzera per fornire una prestazione di servizi durante più di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile17 fanno eccezione a questo principio (cfr. punto 1.4.2.). Per un soggiorno di oltre 90 giorni lavorativi occorre sempre un permesso di soggiorno di breve durata18 o un permesso di dimora19. Siccome per essere distaccati in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi durevolmente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato UE/AELS e quindi possiedono già una carta di soggiorno biometrica di tale Stato, non occorre rilasciare loro un nuovo documento biometrico in Svizzera. Basta dunque un permesso cartaceo di categoria L o B. L’emolumento per il rilascio, la proroga o la modifica del permesso ammonta come sinora a 65 franchi, come per i cittadini dell’UE/AELS. Questa disciplina corrisponde alla prassi vigente ed è ripresa a livello di ordinanza per motivi di trasparenza.

Cpv. 5

Per l’«assicurazione del rilascio di un permesso» (cpv. 1 lett. a), i cittadini di Stati UE/AELS e i lavoratori distaccati, a prescindere dalla loro nazionalità, versano un emolumento di 65 franchi. Non è prelevato nessun altro emolumento. Siccome in questi casi l’emolumento per l’«assicurazione del rilascio di un permesso» include già l’emolumento per l’autorizzazione e quello per il rilascio, la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento.

Com’è già il caso per i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino svizzero, d’ora in poi i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS non hanno più diritto a questo emolumento vantaggioso. Il capoverso 5 è adeguato conseguentemente.

Cpv. 6

L’emolumento massimo per la procedura di rilascio del permesso di cui al capoverso 1 lettere a–h ed l o m come anche per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera b è di 30 franchi per i minori non coniugati cittadini di Stati UE/AELS come anche per i lavoratori distaccati da imprese con sede nell’UE/AELS - a prescindere dalla nazionalità. Questo emolumento massimo include l’emolumento per l’autorizzazione e per il rilascio della carta di soggiorno non biometrica e corrisponde all’emolumento per il rilascio previsto dall’ALC per la carta d’identità svizzera per i minori di 18 anni (cfr. art. 2 par. 3 allegato I ALC).

L’emolumento massimo per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale (cpv. 1 lett. i) e per il cambiamento di indirizzo nel SIMIC (cpv. 1 lett. j) per i minori di 18 anni non coniugati cittadini dell’UE/AELS e per lavoratori distaccati da imprese con sede nell’UE/AELS è di 12.50 franchi a prescindere dalla nazionalità.

D’ora in poi, tutti i cittadini di Stati terzi minori di 18 anni e non coniugati sono privati di qualsiasi riduzione degli emolumenti massimi, a meno che si tratti di lavoratori distaccati (p. es. apprendisti; cfr. più sopra).

16 I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati allorquando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d’appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari (persone fisiche o giuridiche). 17 O per un periodo più prolungato, se la prestazione è fornita nell’ambito di speciali accordi di prestazione (p. es. accordi bilaterali del 1999 con l’UE sugli appalti pubblici, il trasporto aereo e il trasporto su strada e per ferrovia).

18 Carta di soggiorno di categoria L

19 Carta di soggiorno di categoria B