Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 15 pagine
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Il capoverso 6 è adeguato conseguentemente.
Cpv. 7
La presente revisione d’ordinanza abroga le riduzioni previste dal capoverso 7 vigente.
Secondo il capoverso 7 vigente, ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini svizzeri e che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr sono applicabili per analogia i capoversi 4-6. Secondo il diritto vigente, pertanto, i cittadini di Stati terzi beneficiano delle medesime riduzioni previste per i cittadini stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS. Concretamente, ciò significa quanto segue.
Secondo il diritto vigente, per i cittadini stranieri familiari di cittadini svizzeri e che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr (ricongiungimento familiare dopo un soggiorno nell’UE), l’emolumento massimo per la procedura di rilascio del permesso conformemente al capoverso 1 lettere a, b, c o e nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b è di 65 franchi. Questa disciplina è applicabile per analogia agli stranieri minori di 18 anni e non coniugati che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr. L’emolumento massimo per la procedura di rilascio del permesso conformemente al capoverso 1 lettere a–h ed l o m nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b è di soli 30 franchi.
Con la presente revisione ci si propone di eliminare la disparità di trattamento tra cittadini di Stati terzi nell’ambito del rilascio della carta di soggiorno, per cui il capoverso 7 è ormai obsoleto.
È inserito un nuovo capoverso 7 che prevede la riduzione dell’emolumento della carta di soggiorno per cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino UE/AELS che hanno acquisito un diritto di rimanere in virtù dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 Convenzione AELS, con riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 e alla direttiva 75/34/CEE.
Qualora il cittadino UE/AELS cessi la propria attività lucrativa in Svizzera per pensionamento, invalidità permanente o per esercitare un’attività lucrativa in un altro Stato pur conservando la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 lettera a, b o c del regolamento (CEE) n. 1251/70 (o dell’art. 2 lett. a, b o c della direttiva 75/34/CEE), i membri della sua famiglia possono, a determinate condizioni, ottenere un diritto di rimanere sul territorio svizzero purché risiedano lui. Questo diritto è mantenuto anche dopo il decesso del cittadino UE/AELS. Inoltre, secondo l’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1251/70 e l’articolo 3 della direttiva 75/34/CEE, a determinate condizioni il cittadino di Stato terzo ha un diritto di rimanere qualora il membro della famiglia cittadino dell’UE/AELS deceda durante la sua vita professionale, prima di aver potuto ottenere un diritto di rimanere.
Qualora un cittadino di Stato terzo ottenga un diritto di rimanere, occorre applicare l’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1251/70, secondo il quale la sua carta di soggiorno è rilasciata o rinnovata gratuitamente o dietro versamento di un importo che non superi i diritti e emolumenti richiesti dai nazionali per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità. Nella fattispecie, il costo della carta d’identità svizzera è di 65 franchi per adulto. Pertanto, in questi casi particolari, i Cantoni possono prelevare per la procedura d’autorizzazione unicamente un importo di 23 franchi (cpv. 1 lett. b). Ottengono tuttavia la totalità dei 20 franchi prelevati per il rilevamento biometrico (cpv. 3) come anche la totalità dei 22 franchi equivalenti al costo della carta di soggiorno biometrica (cpv. 2 lett. a).
È ritenuto poco appropriato rilasciare a queste persone, poco numerose, un titolo sotto forma di libretto cartaceo al momento di costatare il diritto di rimanere, giacché nella maggior parte