Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
(lett. a). La domanda deve contenere la procedura per stabilire l’obiettivo e una proposta di obiettivo (lett. c). Le emissioni di gas serra effettive servono a calcolare il punto di partenza (lett. b). Sono determinanti i due anni precedenti l’inoltro della domanda. Nel caso di esenzioni dal 2013, il 2010 e il 2011. Cambiamenti dei limiti di sistema dell’impresa rispetto al primo periodo d’impegno vengono considerate. Di conseguenza, le emissioni di CO2 dell’impresa dal primo periodo d’impegno vengono adeguate a modifiche del perimetro e all’eventuale estensione delle fonti d’emissione incluse. Ciò concerne la fornitura e la fruizione di calore a distanza, l’utilizzo di combustibili alternativi fossili, le emissioni di CO2 da processi e le emissioni di altri gas serra in tonnellate di CO2eq, sempre che vengano emesse in quantità rilevanti. La documentazione riguardante le effettive quantità prodotte degli ultimi anni conformemente alla lettera b è necessaria affinché le autorità possano giudicare un eventuale, successivo adeguamento dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione durante il periodo d’impegno (cfr. art. 77 e 78).
Affinché le autorità possano giudicare se l’obiettivo proposto per la riduzione delle emissioni di un impresa con obiettivo di emissione fissato individualmente o di una piccola impresa con un obiettivo di riduzione basato su provvedimenti soddisfa i requisiti, il capoverso 3 esige indicazioni supplementari. La documentazione relativa alla tecnica utilizzata nell’impresa (lett. a), ai provvedimenti già realizzati per limitare le emissioni di gas serra e alla loro efficacia (lett. b) e ai provvedimenti tecnicamente ed economicamente possibili con indicazione dell’impatto e dei costi (lett. c) serve da base per dedurre sistematicamente il potenziale di riduzione rimanente.
Conformemente al capoverso 4, l’UFAM può chiedere dati supplementari necessari per decidere in merito all’esenzione (lett. b), ad esempio riguardo ad adempimenti superiori o inferiori agli obiettivi e a emissioni ammesse del primo periodo d’impegno. Per emissioni di gas serra non risultanti dall’utilizzo a fini energetici di combustibili soggetti alla tassa e incluse nell’obbligo può inoltre essere richiesto un piano di monitoraggio (lett. a). Quest’ultimo si rifarà ai requisiti di cui all’articolo 54, mostrando secondo quale metodo vengono misurate o calcolate le emissioni di gas serra. Per la misurazione o il calcolo vanno utilizzate procedure standardizzate o altre procedure consolidate e le emissioni di gas serra vanno rilevate nel modo più completo, coerente e preciso possibile dal profilo tecnico e dell’esercizio, per quanto ciò sia sostenibile sul piano economico.
Articolo 74 Decisione il merito all’esenzione dalla tassa
L’UFAM decide in merito all’esenzione dalla tassa e all’obiettivo di emissione o, nel caso di piccole imprese, all’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti.
Articolo 75 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione
Conformemente all’articolo 31 capoverso 5 della legge, su domanda anche riduzioni di emissioni realizzate grazie a miglioramenti dei prodotti al di fuori dei limiti di sistema di un’impresa esentata possono essere computate all’adempimento dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione.
Poiché la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica è difficile e il rischio di doppi conteggi è grande, sono computabili solamente provvedimenti sul livello direttamente precedente o successivo alla filiera del valore aggiunto. Devono inoltre soddisfare i requisiti degli attestati per progetti volti a ridurre le emissioni in Svizzera (art. 4) e venire eseguiti secondo i medesimi principi.
Articolo 76 Rapporto di monitoraggio
Per la rendicontazione e il monitoraggio viene messa a disposizione un’applicazione con formato standardizzato al quale le imprese devono attenersi. I dati vanno rilevati a livello di impresa o, nel caso di un impegno congiunto (cfr. art. 69 cpv. 2), per tutte le imprese e forniti alle autorità per l’intero perimetro dell’obbligo per il controllo del raggiungimento degli obiettivi. L’anno considerato è l’anno civile.
Il termine per presentare il rapporto di monitoraggio è il 31 marzo dell’anno seguente. Affinché le autorità accertino per tempo se le imprese esentate sono in grado di raggiungere gli obiettivi fissati, annualmente vengono chiesti un bilancio intermedio delle emissioni di gas serra rilevanti dell’impresa (lett. a), una descrizione dei provvedimenti attuati inclusi i loro effetti (lett. d) e indicazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione nelle imprese con obiettivo di emissione o su scostamenti dall’obiettivo di riduzione con i provvedimenti correttivi previsti (lett. e). Anche tali indicazioni e l’evoluzione delle quantità prodotte (lett. b) servono alle autorità da grandezze di controllo per un eventuale adeguamento dell’obiettivo di emissione (art. 77) o dell’obiettivo di riduzione (art. 78), o per attestare sovraprestazioni (art. 12). Poiché spesso le quantità di combustibili soggetti alla tassa acquistate, per le quali l’Amministrazione federale delle dogane restituisce alle imprese la tassa sul CO2
33/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060