Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
pagata, si discostano dalle quantità consumate, per questi combustibili l’impresa deve tenere una contabilità (lett. c).
I dati devono essere raffigurati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti (cpv. 2). Le autorità possono inoltre chiedere indicazioni supplementari di cui necessita per giudicare il rispetto dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione e per l’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa (cpv. 3).
Articolo 77 Adeguamento dell’obiettivo di emissione
Se in un’impresa esentata la quantità prodotta o il mix del prodotto cambiano così che l’andamento delle emissioni si discosti in modo duraturo e notevole dal percorso di riduzione, l’obiettivo di emissione e la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni computabili vengono adeguati alle nuove circostanze. Si procede a una verifica se le emissioni di gas serra effettive dell’impresa si discostano del 15 per cento dal percorso di riduzione per tre anni consecutivi (cpv. 1).
L’adeguamento dell’obiettivo di emissione avviene per l’anno in cui per la prima volta si è rimasti sopra o sotto di almeno il 15 per cento rispetto allo percorso di riduzione (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, per le modalità di adeguamento si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 70 capoverso 2.
Articolo 78 Adeguamento dell’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti
Se in una piccola impresa la quantità prodotta o il mix del prodotto cambiano in modo sostanziale e duraturo, l’obiettivo di riduzione e la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni computabili vengono adeguati alle nuove circostanze t (cpv. 1).
L’adeguamento dell’obiettivo di riduzione avviene per l’anno in cui per la prima volta la quantità prodotta o il mix del prodotto si sono sostanzialmente modificati (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, per le modalità di adeguamento si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 72 capoverso 3.
Articolo 79 Adempimento dell’impegno di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettera c
L’impegno è considerato adempiuto se l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione fissato è stato rispettato. Per giudicare l’adempimento dell’impegno non conta il singolo anno, bensì l’intero periodo fino al 2020, per il quale viene chiesta l’esenzione dalla tassa. Se un’impresa esentata interrompe l’attività, il rispetto dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione può essere calcolato pro rata temporis.
Se l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione fissato non viene rispettato, per colmare il divario rispetto agli obiettivi previsti l’impresa, quale flessibilità ai fini dell’adempimento del suo impegno, può farsi computare una quantità limitata di certificati di riduzione delle emissioni esteri che devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3. Le quantità massime ammesse vengono calcolate come segue:
a) per le imprese che già nel primo periodo d’impegno erano esentate dalla tassa sul CO2, l’obiettivo
di emissione di CO2 del primo periodo d’impegno costituisce il valore di base. L’obiettivo di emissione di CO2 corrisponde alle emissioni ammesse per gli anni 2008–2012. Per le imprese che non erano esentate durante l’intero periodo d’impegno, il valore base si calcola sulla media delle emissioni ammesse moltiplicato per cinque. La quantità massima ammessa di certificati è pari all’8 per cento del valore base da cui discende. Da questa quantità vengono dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nel primo periodo d’impegno, distinguendo fino a che punto essi sono stati necessari per il rispetto dell’impegno: i certificati di riduzione delle emissioni computati nel primo periodo d’impegno per coprire gli adempimenti inferiori rispetto alle emissioni ammesse non vengono dedotti.
Per le imprese che nel primo periodo d’impegno si sono impegnate per un obiettivo di riduzione nel modello in base a parametri di riferimento o nel modello PMI e che così non hanno un obiettivo di emissione, le effettive emissioni di CO2 valgono quali emissioni ammesse;
b) per le imprese che dal 2013 saranno esentate dalla tassa sul CO2, e per i gas serra che nel primo
periodo d’impegno non erano assoggettati a un impegno di riduzione, i certificati di riduzione delle emissioni computabili al massimo nel secondo periodo d’impegno ammontano al 4,5 per cento delle emissioni di gas serra effettive degli anni 2013–2020.
Il capoverso 3 sancisce che per le imprese che durante gli anni 2013–2020, ad esempio per una cessazione totale dell’attività, sono esentate soltanto temporaneamente dalla tassa sul CO2, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è adeguato in misura corrispondente alla durata di
34/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060