Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
questa esenzione. Se ha luogo un adeguamento dell’obiettivo di emissione (cfr. art. 77) o dell’obiettivo di riduzione (cfr. art. 78), il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è adeguato di conseguenza.
Articolo 80 Mancato rispetto dell’impegno
Se nonostante il computo della quantità ammessa di certificati di riduzione delle emissioni un’impresa non adempie al suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo di riduzione fissato, conformemente all’articolo 32 della legge sul CO2 l’autorità decide che venga pagata la sanzione, pari a 125 franchi, per ogni tonnellata di CO2eq emessa in eccesso e che inoltre vengano consegnati certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1). Il termine di pagamento della sanzione è di 30 giorni, l’interesse conformemente al capoverso 2 è del 5 per cento. Conformemente al capoverso 3, si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 10 (Successione fiscale) e dell’articolo 11 (Responsabilità solidale) della legge federale sull’imposizione degli oli minerali. L’obbligo di pagare la sanzione e di consegnare certificati di riduzione delle emissioni passa direttamente a tutti i successori in caso di decesso, all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica o quando vi è una ripresa dell’impresa.
Articolo 81 Garanzia della sanzione
Si potrà giudicare in maniera definitiva soltanto al termine del periodo d’impegno, nel 2021, se un’impresa rispetta il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo di riduzione per gli anni 2013–2020. Le autorità verificano l’andamento delle emissioni durante l’intero periodo d’impegno. Se, sulla base delle emissioni di gas serra documentate nel rapporto dimonitoraggio l’UFAM accerta che un’impresa non è più in grado di raggiungere gli obiettivi fissati e che mancano provvedimenti correttivi, può essere chiesta la garanzia della sanzione prevista. La garanzia viene tolta appena l’impresa dimostra di essere di nuovo in grado di raggiungere gli obiettivi fissati.
Articolo 82 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nell’impresa
Le chiusure di imprese e impianti, i cambiamenti riguardanti i limiti di sistema rilevanti per l’impegno, ad esempio a causa di una chiusura parziale, e le strutture giuridiche, ad esempio in seguito alla vendita o all’acquisto di impianti, a fusioni, a riprese e a chiusure e il cambiamento formale dell’azienda e degli interlocutori vanno comunicati immediatamente all’UFAM.
Articolo 83 Pubblicazione di informazioni
Per l’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa sul CO2 si gestisce una banca dati che è una raccolta di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati30. Conformemente all’articolo 11a capoverso 2 di predetta legge, l’UFAM notifica la banca dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e pubblica i dati rilevanti per l’esenzione dalla tassa che sono, in particolare, il nome e l’indirizzo dell’impresa, l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione, le effettive emissioni di gas serra annuali e la quantità di certificati di riduzione delle emissioni esteri acquistati e computati quale compensazione. L’UFAM può pubblicare altri dati rilevanti, ad esempio riguardanti miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione (cfr. art. 75) o le sovraprestazioni attestate (cfr. art. 12).
30 RS 235.1 35/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060