Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

6 Capitolo 6: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 84–88)

Dal 2011 la legge sul CO2 impone alle centrali termiche a combustibili fossili di compensare integralmente le emissioni di CO2. L’unica modifica materiale che il Parlamento ha deciso per il periodo successivo al 2012 concerne la quota estera ammessa per adempiere all’obbligo di compensazione, che verrà aumentata dall’attuale 30 per cento al 50 per cento massimo. Il Parlamento ha preso questa decisione sullo sfondo della nuova Strategia energetica 2050 con l’intenzione di migliorare le condizioni quadro per la costruzione di nuove centrali termiche a combustibili fossili. Le disposizioni esecutive sancite nell’ordinanza sulla compensazione del CO231 verranno adeguate di conseguenza e riprese nella presente ordinanza. Vengono commentate soltanto modifiche materiali.

Articolo 84 Centrali termiche a combustibili fossili

All’obbligo di compensazione di cui all’articolo 22 capoverso 4 della legge sul CO2 sono soggette tutte le centrali che producono soltanto energia elettrica o contemporaneamente anche energia termica. La mozione32 che aveva spinto a modificare la legge sul CO2 per sancire l’obbligo di compensazione, chiedeva l’utilizzo di buona parte del calore residuo prodotto. Per garantirlo, l’ordinanza prescrive un rendimento globale minimo del 62 per cento, che non può essere raggiunto senza sfruttamento di calore. Ne sono esclusi siti esistenti di centrali termiche a combustibili fossili, quale la centrale di Chavalon. Le centrali termiche a combustibili fossili che producono solamente energia elettrica non possono quindi, di regola, essere autorizzate.

Per le centrali termiche a combustibili fossili che producono contemporaneamente energia elettrica ed energia termica, si distingue tra quelle concepite essenzialmente per produrre corrente elettrica e quelle concepite essenzialmente per produrre calore. Le centrali di quest’ultimo tipo (impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica) sono soggette all’obbligo di compensazione a partire da una potenza complessiva di 100 megawatt, quelle con una potenza complessiva fino a 100 megawatt non sono considerate centrali termiche a combustibili fossili ai sensi della legge sul CO2 e pagano la tassa sul CO2 applicata ai combustibili se non sono integrate nello scambio di quote di emissioni di cui agli articoli 15 o 16 della legge sul CO2 o in un impegno di riduzione conformemente all’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2. Se tra più centrali termiche a combustibili fossili concepite essenzialmente per produrre calore vi è un nesso tecnico e d’esercizio diretto e se a causa della concentrazione di vari impianti in un sito si supera il limite di 100 megawatt, gli impianti connessi tra loro sono soggetti congiuntamente all’obbligo di compensazione.

Per accertare in modo chiaro negli impianti sotto 100 megawatt se sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica e quale centrale sono da classificare secondo la presente legge, o se sono concepiti essenzialmente per produrre calore e non sono soggetti all’obbligo di compensazione, rispetto all’attuale normativa è stato stabilito un criterio di delimitazione chiaro: se un impianto raggiunge un rendimento globale dell’80 per cento, ad esempio perché fornisce energia termica a un’industria ubicata nelle vicinanze, la centrale è considerata come concepita essenzialmente per produrre calore ed è soggetta all’obbligo di compensazione soltanto a partire da una potenza complessiva superiore a 100 megawatt (cpv. 1).

Gli impianti con un rendimento globale inferiore all’80 per cento sono considerati come concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica e sono in ogni caso soggetti all’obbligo di compensazione. Sono escluse le centrali il cui esercizio è limitato a meno di due anni (lett. a), ad esempio a scopi di test, o hanno una potenza complessiva inferiore a 1 megawatt (lett. b).

Articolo 86 Misure di compensazione ammesse

Da un lato, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili possono attuare propri progetti per adempiere all’obbligo di compensazione in Svizzera, purché siano previsti nel contratto di compensazione di cui all’articolo 87 e soddisfino i requisiti posti ai progetti idonei a ottenere un attestato di cui all’articolo 4. Poiché i gestori delle centrali devono compensare notevoli quantità di emissioni di CO2, è consentito loro di sviluppare proprie strutture per attuare progetti di compensazione (procedura). Per

31 RS 641.713

32 Mozione CAPTE-S del 20 marzo 2007 (07.3141): Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione 36/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060