Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
la computabilità dei progetti valgono tuttavia gli stessi criteri come se venissero chiesti attestati (cpv. 1 lett. a).
Dall’altro, i gestori delle centrali possono adempiere all’obbligo di compensazione in svizzera consegnando attestati (lett. c). Il gestore delle centrale deve essere registrato quale proprietario dell’attestato nella banca dati gestita dall’UFAM (cfr. art. 14).
Inoltre, i gestori delle centrali possono adempiere all’estero fino al 50 per cento del loro obbligo di compensazione. A tale scopo possono consegnare certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 dell’ordinanza (lett. d).
Sono poi computabili quali misure di compensazione gli investimenti in impianti che producono energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in Svizzera (lett. b). Per calcolare l’effetto sulle emissioni di CO2 negli impianti che producono energia elettrica è determinante il fattore di emissione di CO2 dell’energia elettrica prodotta in Svizzera (cpv. 2). Questo metodo di calcolo corrisponde ai limiti del sistema del regime climatico internazionale e assicura che le centrali adempiano integralmente all’obbligo di compensazione. Le misure di compensazione già sostenute da altri programmi di promozione, come ad esempio la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC), non possono essere computate quali misure di compensazione (cpv. 3). Lo scopo è di escludere una duplice promozione.
Articolo 88 Compiti dei Cantoni
Conformemente all’articolo 22 della legge sul CO2, le centrali termiche a combustibili fossili (centrali) possono essere costruite e gestite unicamente se c’è un contratto di compensazione avente validità giuridica che definisce i dettagli dell’obbligo di compensazione. Il rilascio dell’autorizzazione di costruzione e di esercizio è di competenza dei Cantoni. Per garantire che tutte le centrali soggette all’obbligo di compensazione adempiano al loro impegno, i Cantoni informano annualmente l’UFAM sul numero di centrali esistenti sul loro territorio con una potenza complessiva superiore a 1 megawatt.
37/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060