Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

7 Capitolo 7: Compensazione per i carburanti Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 89–95)

Conformemente all’articolo 26–28 della legge sul CO2 , i produttori o gli importatori di carburanti fossili sono tenuti a compensare una certa aliquota percentuale delle emissioni di CO2 risultanti dalla combustione di questi carburanti. Devono inoltre attuare progetti che portino a una riduzione delle emissioni di gas serra della portata dell’obbligo di compensazione oppure consegnare attestati di questa portata. L’immissione in consumo di piccole quantità di carburante è esclusa dall’obbligo di compensazione. Se non si centra l’obiettivo, per ogni tonnellata di CO2 non compensata va versato un importo di 160 franchi e consegnato in un secondo tempo un certificato estero.

Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale ha la competenza per fissare l’aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento e di stabilire la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera. L’ammontare dell’aliquota di compensazione è in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione previsto dalla legge. Secondo stime attuali, nel 2020 in Svizzera sarà necessaria una prestazione compensatoria di 1,2–1,5 milioni di tonnellate di CO2. Rispetto alle emissioni pronosticate per l’anno 2020 è necessaria un’aliquota di compensazione dell’8–10 per cento.

L’aliquota di compensazione stabilisce quant’è grande la quota percentuale di emissioni di CO2 prodotte da carburanti che deve essere compensata con provvedimenti di riduzione. Poiché prestazioni compensatorie in Svizzera di questa portata necessitano di una lunga fase introduttiva e i programmi occorrenti a tale scopo fanno sentire i loro effetti soltanto gradualmente, aumenterà dallo 0 per cento nel 2013 al 10 per cento nel 2020.

I singoli produttori e importatori sono responsabili individualmente dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. Possono costituirsi in raggruppamenti di compensazione.

Commenti agli articoli 89–95 Articolo 89 Obbligo di compensazione

L’obbligo di compensazione sorge all’immissione in consumo di carburanti fossili conformemente all’articolo 4 della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)33. Esso si riallaccia così alla stessa fattispecie applicabile alle disposizioni dell’imposta sugli oli minerali applicata ai carburanti fossili. I carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono per contro esclusi dall’obbligo di compensazione. I carburanti a base di gas naturale importati e sdoganati come carburante sono soggetti all’obbligo di compensazione come il gas naturale che viene immesso in consumo come combustibile e solamente dopo viene assoggettato al ricupero d’imposta come carburante. Sono soggetti all’obbligo di compensazione anche i carburanti imputati al traffico aereo nazionale e soggetti all’imposta sugli oli minerali. Il traffico aereo internazionale è per contro escluso dall’obbligo di compensazione.

All’obbligo di compensazione sono soggetti la benzina, il diesel, i carburanti a base di gas naturale e i carburanti per aerei secondo l’allegato 9 (cpv. 1). Sono di conseguenza compresi i carburanti fossili impiegati per veicoli (automobili, veicoli leggeri e veicoli pesanti, veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali pesanti, veicoli dell’agricoltura e della selvicoltura, navigazione, veicoli ferroviari, in parte aeromobili ecc.). Secondo l’articolo 17 della LIOm, i carburanti totalmente esentati dall’imposta sugli minerali sono anche esclusi dall’obbligo di compensazione (cpv. 2 lett. a).

Se i carburanti immessi in consumo causano in un anno meno di 7 000 tonnellate di CO2, il produttore o l’importatore di carburante è esentato dall’obbligo di compensazione per quell’anno (lett. b). Questa quantità corrisponde all’incirca la soglia a partire dalla quale occorre un permesso d’importazione generale del Tipo A della Carbura. Le importazioni sotto tale soglia costituiscono complessivamente meno del 2 per cento della vendita di carburante in Svizzera.

Le emissioni di oltre 7 000 tonnellate di CO2 vengono ad esempio causate dall’immissione in consumo di circa 3 milioni di litri di benzina, 2,8 milioni di litri di diesel o 2,7 milioni di litri di carburanti per aerei. Se un produttore o un importatore di carburante immette in consumo diversi carburanti, vale la somma delle emissioni specifiche ai carburanti così causate.

33 RS 641.61 38/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060