Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Articolo 90 Raggruppamenti di compensazione

Gli importatori sono responsabili individualmente dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. Possono tuttavia fornire congiuntamente la necessaria prestazione compensatoria e costituirsi a tale scopo in raggruppamenti di compensazione. Per questo, conformemente al capoverso 1, entro il 30 novembre dell’anno precedente devono presentare una domanda all’UFAM e designare un rappresentante che funge da persona di riferimento nei confronti della Confederazione per l’adempimento dell’obbligo di compensazione (cpv. 3). Se cambia il numero dei membri e la composizione del raggruppamento (p. es. con l’adesione di un nuovo membro), occorre ripresentare una domanda. Il raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione (cpv. 2). Può ad esempio venire costituita sotto forma di persone giuridiche.

Articolo 91 Aliquota di compensazione

In base alle stime attuali, per raggiungere l’obiettivo di riduzione previsto dalla legge, nel 2020 il 10 delle emissioni di CO2 riconducibili ai trasporti dovranno essere compensate attraverso riduzioni delle emissioni in Svizzera. Rispetto alle emissioni pronosticate del settore dei trasporti, per l’anno 2020 ciò corrisponde a una prestazione compensatoria di circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2.

L’aliquota di compensazione definisce la quota percentuale delle emissioni di CO2 riconducibili ai trasporti che deve essere compensata in Svizzera (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, l’obbligo di compensazione inizia nel 2014 con un’aliquota di compensazione dell’1 per cento che viene aumentata in tre fasi: al 4 per cento per gli anni 2016 e 2017, al 7 per cento per gli anni 2018 e 2019 e infine al 10 per cento nel 2020. Se dovesse risultare che le aliquote di compensazione stabilite non bastano per raggiungere gli obiettivi, il Consiglio federale deve aumentare le aliquote di compensazione. Non possono tuttavia essere superati l’aliquota massima del 40 per cento fissata dalla legge e i costi di compensazione massimi di 5 centesimi per litro di carburante.

Le emissioni di CO2 per carburante si calcolano in base ai fattori di emissione elencati nell’allegato 9 per i carburanti benzina, diesel, gas naturale, GPL (gas di petrolio liquefatto, composto da una miscela di propano e butano) e carburante per aeromobili (cpv. 3). I fattori di emissione corrispondono a quelli utilizzati per l’inventario nazionale dei gas serra. Le quantità di carburante immesse in consumo moltiplicate per il fattore di emissione specifico danno le emissioni di CO2 rilevanti.

Articolo 92 Misure di compensazione ammesse

Per adempiere all’obbligo di compensazione sono ammessi attestati riguardanti riduzioni delle emissioni ottenute in Svizzera e provvedimenti attuati dalla persona soggetta all’obbligo di compensazione (cpv. 1). Questi ultimi devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 4. Poiché gli importatori di carburanti fossili devono compensare notevoli quantità di emissioni di CO2, è consentito loro di sviluppare proprie strutture per attuare progetti di compensazione che devono tuttavia rifarsi alla procedura applicata agli attestati (art. 5-10).

I progetti di compensazione in Svizzera possono essere attuati sia nel settore della mobilità sia in altri settori. Le emissioni evitate grazie al maggiore impiego di carburanti liquidi provenienti da materie prime rinnovabili sono computabili nel quadro dell’obbligo di compensazione, purché soddisfino i requisiti dell’ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti34. Attualmente, sulla scia di un’iniziativa parlamentare, si stanno discutendo ulteriori restrizioni ai carburanti biogeni. Un eventuale inasprimento comporterebbe in ogni caso anche una modifica dell’allegato 1 numero 2 (riduzioni delle emissioni in Svizzera) lettera d.

Articolo 93 Rapporto di monitoraggio

Gli importatori e i produttori di carburanti soggetti all’obbligo di compensazione devono presentare annualmente all’UFAM entro il 1° giugno un rapporto di monitoraggio per approvazione (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, esso indica le quantità di carburante immesse in consumo. Inoltre, vanno comprovate le prestazioni compensatorie fornite nell’anno precedente in Svizzera e tutti i costi per tonnellata di CO2 compensata, con la composizione dei costi (costi di progetto, per transazioni, di comunicazione, imposte). Gli investimenti iniziali (costi legati allo sviluppo dei progetti) vanno distinti da quelli per la gestione dei progetti e ripartiti sull’intera durata dell’obbligo di compensazione fino al 2020. L’UFAM verifica l’attendibilità dei costi di compensazione documentati per tonnellata di CO2 di un singolo produttore/importatore di carburante con i costi di compensazione di progetti di terzi e con la media dei costi di compensazione documentati di tutti i produttori/importatori. Per giudicare se i

34 RS 641.611.21

39/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060