Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
costi di compensazione superano il limite massimo legale di 5 centesimi per litro di carburante, sono rilevanti i costi di compensazione medi di tutti progetti per l’intera durata dell’obbligo di compensazione.
Se il produttore o l’importatore di carburanti adempie all’obbligo di compensazione del tutto o in parte attraverso propri progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera, il rapporto di monitoraggio deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 8 (cpv. 3).
Se il rapporto di monitoraggio presentato all’UFAM non può essere approvato, quest’ultimo concede alla persona soggetta all’obbligo di compensazione una proroga adeguata per rielaboralo (cpv. 4). La durata della proroga dipende dal necessario grado di rielaborazione del rapporto di monitoraggio, ma è al massimo di 6 mesi.
Articolo 94 Termine
L’importatore/Il produttore di carburanti deve adempiere al suo obbligo di compensazione entro il 1° giugno dell’anno seguente (cpv. 1). Per determinare le quantità di carburante immesse in consumo sono decisive le rilevazioni dell’AFD. Se l’UFAM non approva il rapporto di monitoraggio, tenuto conto della quantità degli attestati o delle riduzioni di emissioni mancanti in Svizzera, per l’adempimento dell’obbligo di compensazione concede una proroga per compensare le tonnellate di CO2 mancanti (cpv. 2) della durata massima di 12 mesi. Per prestazioni compensatorie che superano l’obiettivo prefissato, possono essere chiesti attestati (art. 11). Fatta eccezione per l’anno target 2020, sono computabili in un secondo tempo per il rispetto dell’impegno.
Articolo 95 Inadempimento dell’obbligo di compensazione
Se un importatore/produttore o un raggruppamento di compensazione non adempie all’obbligo di compensazione valido dal 2014 neanche dopo la scadenza della proroga concessa conformemente all’articolo 94, interviene la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO2 (cpv. 1): per tonnellata di CO2 non compensata va versato un importo di 160 franchi e consegnato un certificato di riduzione delle emissioni estero. Se non viene rispettato il termine di pagamento per la sanzione, viene inoltre addebitato un interesse di mora del 5 per cento (cpv. 2). I certificati devono soddisfare i requisiti dell’articolo 3 e vanno consegnati entro il 1°giugno dell’anno seguente (cpv. 3). L’UFAM emana una decisione sulla sanzione dovuta che comprende sia la sanzione finanziaria sia i certificati di riduzione delle emissioni dovuti (cpv. 1). L’obbligo di pagare la sanzione e di consegnare certificati di riduzione delle emissioni passa direttamente a tutti i successori in caso di decesso, all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica o quando vi è una ripresa dell’impresa. I corrispettivi articoli della legge federale sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia (cpv. 4).
40/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060