Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
8 Capitolo 8: Tassa sul CO2
8.1 Sezione 1: Disposizioni generali Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 96–98)
Nel 2008 la tassa sul CO2 applicata ai combustibili è stata introdotta quale tassa di incentivazione. Dal 2010, un terzo dei proventi della tassa sul CO2 per provvedimenti volti a ridurre il CO2 nel settore degli edifici (Programma Edifici), il che rafforza ulteriormente l’effetto incentivante della tassa sul CO2. La tassa sul CO2 applicata ai combustibili e il Programma Edifici saranno utilizzati anche dopo il 2012. Conformemente all’articolo 29 della legge sul CO2, il Consiglio federale ha la competenza per aumentare l’aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO2 se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili non sono raggiunti.
Il meccanismo per l’aumento della tassa si rifà alla normativa attuale: per dare all’economica e alla popolazione una sicurezza di pianificazione e d’investimento, sulla base di un percorso di abbattimento per combustibili vengono definiti in anticipo gli obiettivi intermedi e le aliquote delle tasse.
Il percorso di abbattimento per combustibili dà continuità all’obiettivo che li riguarda nella vigente legge sul CO2 e garantisce così la coerenza tra l’attuale e la futura legislazione in materia di clima. Il punto di arrivo nel 2020 corrisponde a una riduzione di circa il 33 per cento rispetto al 1990 e risulta dagli obiettivi parziali per il settore degli edifici e quello dell’industria conformemente all’articolo 2. Il percorso di abbattimento necessario è definito di modo che due terzi della riduzione devono essere raggiunti entro il 2015. Se dovesse essere necessario un aumento della tassa, in questa maniera si garantisce che la maggiore aliquota della tassa possa esplicare appieno il suo effetto entro il 2020.
Commenti agli articoli 96–98 Articolo 96: Oggetto della tassa
La tassa sul CO2 è riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio, altri combustibili fossili) purché siano usati per produrre energia. Non sono per contro assoggettati alla tassa altri combustibili fossili (legno, combustibili da biomassa, rifiuti usati come combustibili) e prodotti fossili non usati per produrre energia (ad. es. come lubrificanti o per la trasformazione petrolchimica). Per la riscossione della tassa si applicano in linea di principio le procedure disposte dalla legislazione sull’imposizione degli oli minerali. Il credito fiscale sorge quindi con l’immissione in consumo delle merci (articolo 4 capoverso 1 LIOm). Nel caso di merci immagazzinate in depositi autorizzati (conformemente all’art. 27 LIOm) secondo la legge sull’imposizione degli oli minerali, il credito fiscale sorge quando le merci lasciano il deposito o sono impiegate all’interno di quest’ultimo. In tal modo si assicura che i combustibili immagazzinati esenti dall’imposizione sugli oli minerali vengano esentati dalla tassa sul CO2 e non subentrino costi di capitale addizionali.
Articolo 97: Aliquota della tassa
Percorso di abbattimento / Obiettivi intermedi
Conformemente all’articolo 29 della legge sul CO2, il Consiglio federale può, di sua competenza, aumentare l’aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO2 se non si centrano gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili.
Gli obiettivi intermedi vanno definiti lungo un percorso di abbattimento per il periodo fino al 2020. Il punto di partenza per il calcolo è costituito dall’obiettivo parziale per i combustibili fissato nella vigente legge sul CO2, per il 2010, di meno 15 per cento rispetto al 1990, che deve essere rispettato nella media degli anni 2008–2012. Il punto di arrivo del percorso di abbattimento nel 2020 corrisponde a una riduzione al 67 per cento delle emissioni del 1990 (pari a una riduzione del 33 per cento). Sulla base della statistica del CO2 degli anni 2014 e 2016 si verifica se sono stati raggiunti gli obiettivi intermedi del 75 per cento e del 72 per cento. La statistica del CO2 è stilata ogni anno dall’UFAM sulla base della statistica globale dell’energia elaborata dall’UFE. I dati riguardanti le emissioni per un determinato anno sono disponibili sempre a metà dell’anno seguente. L’aumento dell’aliquota della tassa può così avere luogo al più presto il 1° gennaio di due anni dopo. Per l’eventuale aumento della tassa nel 2014, le emissioni di CO2 verranno stimate sulla base della statistica del CO2 degli anni precedenti e delle cifre relative alla vendita del primo semestre 2013.
Poiché i valori di emissioni di CO2 annuali del consumo di combustibile dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche di quell’anno, i dati riguardanti le emissioni subiscono una correzione climatica che si fonda sull’anno di base 1990. In questa maniera si elimina in pratica l’influsso di temperatu-
41/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060