Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

re invernali estremamente alte o estremamente basse sulle emissioni provenienti da combustibili. Si può così decidere se la tassa sul CO2 deve essere aumentata indipendentemente dalla temperatura invernale nell’anno di riferimento.

Il criterio per la correzione climatica sono i cosiddetti gradi-giorni di riscaldamento, risultanti dalla somma degli scarti giornalieri tra la temperatura esterna e la temperatura interna (20 °C) nei giorni in cui la temperatura esterna media è di 12 °C o inferiore. La correzione climatica si utilizza solamente per decidere in merito all’aumento della tassa sul CO2 e non invece per il rispetto dell’obiettivo di riduzione previsto dalla legge, in sintonia con le direttive internazionali.

Aliquota della tassa

Conformemente all’articolo 29 della legge, l’aliquota della tassa per il 2013 ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Negli anni 2013, 2015 e 2017 si verificherà il rispetto del percorso di raggiungimento dell’obiettivo: se le emissioni si trovano al di sotto di esso, si mantiene l’importo dell’aliquota dell’anno precedente. Deviare dal percorso comporta un aumento della tassa sul CO2. Senza il rapido aumento della tassa sul CO2 e il Programma Edifici è probabile che sia molto difficile raggiungere l’obiettivo di riduzione, previsto dalla legge, del meno 20 per cento entro il 2020. Affinché la maggiore aliquota della tassa possa esplicare il suo effetto di incentivazione su un periodo più lungo possibile, in caso di necessità la tassa deve potere essere aumentata già per l’inizio del 2014.

Il capoverso 1 lettera a stabilisce che dal 1° gennaio 2014 l’aliquota della tassa venga aumentata a 60 franchi se le emissioni stimate per il 2013 non sono sotto l’80 per cento del 1990. Si giudicherà se aumentare la tassa per il 1° gennaio 2014, da un lato, sulla base dei dati riguardanti le emissioni del 2012 e, dall’altro, sulla base delle cifre relative alla vendita del primo semestre. Se i dati riguardanti le emissioni del 2012 mostrano che l’obiettivo parziale per i combustibili di meno 15 per cento sulla media degli anni 2008–2012 non è stato raggiunto, verrà verificato l’aumento della tassa sul CO2. Se i dati riguardanti le emissioni del 2012 mostrano che l’obiettivo potrebbe ancora essere raggiunto nel primo semestre del 2013 proseguendo con questa tendenza di riduzione, sulla base della statistica di vendita relativa ai combustibili fossili si analizza se proseguire con questa tendenza necessaria.

Il raggiungimento degli altri obiettivi intermedi per gli anni 2014 e 2016 viene verificato sulla base della statistica del CO2 per quegli anni. Nel fissare l’aliquota della tassa si considera in che misura le emissioni si trovano sopra o sotto il percorso di abbattimento auspicato e quanto tempo rimane fino all’anno target 2020. Se le emissioni sono sotto il percorso di raggiungimento dell’obiettivo, si mantiene l’importo dell’aliquota dell’anno precedente. Più le emissioni di CO2 sono chiaramente sopra il percorso di raggiungimento dell’obiettivo, più fortemente verrà aumentata la tassa. Quale criterio per stabilire che gli obiettivi intermedi non sono stati assolutamente centrati è stato definito un secondo percorso. Il punto di partenza corrisponde a quello dell’effettivo percorso di raggiungimento dell’obiettivo. Il punto di arrivo nel 2020 è al 73 per cento delle emissioni del 1990; il 10% sopra l’auspicato obiettivo di riduzione per i combustibili.

I singoli combustibili vengono tassati in ragione delle emissioni di CO2 causate dalla loro combustione. La base di calcolo è costituita da fattori di emissione del CO2 riconosciuti a livello internazionale e confermati da misurazioni svizzere, utilizzati anche nell’inventario nazionale dei gas serra e nella statistica del CO2. Da questi fattori di emissione risultano tariffe delle tasse per i singoli vettori energetici fossili per unità commerciale nell’allegato 10 dell’ordinanza, cui rinvia il capoverso 2. I fattori di emissione e di conseguenza anche le tariffe delle tasse per i singoli vettori energetici possono venire adeguati in seguito a nuove misurazioni (adeguamento dell’allegato 10). Sulle aliquote delle tasse viene effettuato un arrotondamento commerciale ai 10 centesimi.

L’aumento dell’aliquota della tassa modifica le tariffe nell’allegato 10 dell’ordinanza. Il capoverso 3 trasferisce al DATEC la competenza di adeguare di volta in volta le tariffe nell’allegato in funzione dell’ammontare della tassa.

42/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060