Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Figura 3: Aliquota della tassa sul CO2

8.2 Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 99–105)

Come avveniva finora, l’esenzione dalla tassa sul CO2 si traduce nella restituzione della tassa. Questo principio è sancito nell’articolo 99. Imprese e persone esentate dalla tassa sul CO2 o che impiegano combustibili fossili a scopi non energetici possono chiedere la restituzione di questa tassa. Ciò riguarda le persone e le imprese nominante nell’articolo 100. Gli articoli 99–105 disciplinano la procedura per la restituzione della tassa sul CO2.

Di seguito vengono commentate soltanto modifiche materiali rispetto alla normativa attuale.

Articolo 100 Diritto alla restituzione

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) restituisce su domanda la tassa sul CO2 pagata a imprese che partecipano allo scambio di quote di emissioni (lett. a), a centrali termiche a combustibili fossili soggette all’obbligo di compensazione ed esentate per legge dalla tassa (lett. b), per combustibili fossili non usati per produrre energia (lett. c) e alle imprese con un impegno di riduzione (lett. d).

Articolo 101 Domanda di restituzione

Affinché possa restituire l’importo della tassa versato, l’AFD deve essere in possesso di una domanda in tal senso, che le va presentata per scritto nella forma da essa prescritta (cpv. 1). L’AFD può prescrivere la forma elettronica. Il capoverso 2 descrive i requisiti. Conformemente al capoverso 3, l’autorità può chiedere ulteriori documenti di prova che le servono per la restituzione della tassa.

Articolo 102 Periodicità della restituzione

Le domande di restituzione possono comprendere un periodo di tempo da uno a 12 mesi (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, gli aventi diritto alla restituzione devono inoltrare la loro domanda di restituzione per le tasse pagate l’anno prima al più tardi il 30 giugno dell’anno seguente. Le imprese il cui esercizio commerciale termina prima della fine dell’anno civile possono chiedere fino a detta scadenza la restituzione di tasse pagate per l’intero esercizio commerciale chiuso l’anno prima. Ciò consente anche a queste imprese di riassumere la restituzione della tassa per un intero esercizio commerciale. Se il termine non viene rispettato, il diritto alla restituzione si estingue (cpv. 3). Se esso non viene rispettato senza colpa, l’AFD può comunque restituire la tassa.

43/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060