Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
9 Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2
9.1 Sezione 1: Aiuti finanziari globali per la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 106–115)
Dal 2010, un terzo dei proventi della tassa sul CO2 viene impiegato per aiuti finanziari nel settore degli edifici. Il tetto massimo è stato alzato per il periodo dopo il 2012 dagli attuali 200 a 300 milioni di franchi l’anno. Ora, non soltanto gli edifici abitativi e quelli amministrativi beneficiano di agevolazioni, bensì tutti gli edifici riscaldati.
Di seguito vengono commentate modifiche materiali rispetto alla normativa attuale.
Articolo 106 Diritto ai contributi
Gli aiuti finanziari sono concessi per il risanamento energetico di edifici riscaldati esistenti, in particolare per migliorare l’isolamento termico dell’involucro di edifici. Possono essere utilizzati per il risanamento sia di edifici privati, sia di edifici pubblici.
Articolo 108 Accordo programmatico
La Confederazione versa gli aiuti finanziari per il risanamento energetico degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 sulla base degli accordi programmatici stipulati con i Cantoni. Gli accordi programmatici vengono stipulati fra la Confederazione (rappresentata dall’UFAM e dall’UFE) e il Cantone (o la sua rappresentanza) e per una durata massima di cinque anni (cpv. 3). Gli accordi programmatici sono disciplinati dall’articolo 20a della legge sui sussidi (LSu)35 e rappresentano una forma speciale di contratto di diritto pubblico.
Quando, all’inizio del 2010, è stato varato il Programma Edifici, fatta eccezione per Appenzello Interno tutti i Cantoni hanno autorizzato la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CDE) a rappresentare i loro interessi nei confronti della Confederazione. Quest’ultima ha quindi potuto concludere con la CDE in rappresentanza dei Cantoni un accordo programmatico congiunto. Con il Cantone di Appenzello la Confederazione ne ha concluso uno separato, ma identico. La rappresentanza congiunta dei Cantoni consente di attuare il Programma Edifici in maniera armonizzata, in particolare di definire criteri uniformi per l’impiego degli aiuti finanziari, che secondo il capoverso 4 è imposto. I Cantoni sono inoltre tenuti a fissare e applicare aliquote di contributo uniformi per i singoli provvedimenti (cpv. 5). La fissazione delle aliquote avviene sulla base del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM) e d’intesa con l’UFAM e l’UFE. Le aliquote possono essere adeguate nel corso della durata del Programma. A causa della forte richiesta, nell’aprile del 2011 e del 2012 esse sono state abbassate per accrescere l’efficienza del Programma in termini di riduzione del CO2.
Con l’entrata in vigore della riveduta legge sul CO2 e della presente ordinanza, gli accordi programmatici in corso verranno portati avanti senza modifiche.
Articolo 111 Spese d’esecuzione
La destinazione vincolata dei proventi della tassa sul CO2 secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge serve a indennizzare le spese d’esecuzione assunte dal Cantone fino a un massimo del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versatigli. Le spese d’esecuzione comprendono i costi per l’attuazione operativa del programma (IT, direzione operativa, formazione, monitoraggio) e quelle per l’elaborazione della domanda. Poiché viene rimborsato soltanto l’onere effettivo, il Cantone deve documentare periodicamente le spese sostenute per l’esecuzione del programma. Il 6,5 per cento va mantenuto, nella media, per l’intero periodo di durata dell’accordo programmatico (cpv. 1).
L’UFAM può utilizzare annualmente al massimo 1 milione di franchi per la comunicazione globale del Programma. Anche questi fondi sono attinti dai proventi a destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 destinato al risanamento termico degli edifici. Quelli per la comunicazione globale che non sono stati utilizzati vengono versati ai Cantoni sotto forma di aiuti finanziari per promuovere il risanamento di edifici rispettoso dell’ambiente.
Articolo 113 Restituzione di importi non utilizzati
Se entro la durata dell’accordo programmatico il Cantone non è in grado di utilizzare tutti i contributi finanziari che gli sono stati versati, ad esempio per il fatto che non è stato inoltrato un numero sufficiente di domande di aiuto finanziario, alla scadenza dell’accordo il Cantone rimborsa alla Confedera-
35 RS 616.1 45/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060