Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
zione gli importi non utilizzati. Sono considerati tali i fondi che il Cantone non ha versato fino a due anni dopo la fine dell’accordo programmatico.
Poiché la Confederazione ha concluso un accordo programmatico con la CDE quale rappresentante dei Cantoni, gli aiuti finanziari vengono versati alla CDE. Di conseguenza, essa è anche responsabile di restituire alla Confederazione gli aiuti finanziari non utilizzati.
Articolo 115 Collaborazione
La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma. Composto in modo paritario tra Confederazione e Cantoni, il «Partnerausschuss» (comitato dei partner), operante dal 2010, sostiene e consiglia le parti nelle questioni inerenti al Programma Edifici, in particolare in caso di modifiche degli accordi programmatici o delle aliquote, e nella comunicazione.
9.2 Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 116–121)
Basandosi sull’articolo 35 della legge sul CO2, la Confederazione può garantire mediante fideiussioni mutui a imprese che sviluppano e commercializzano nuove tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra, a promuovere l’impiego di energie rinnovabili e a preservare le risorse naturali. In caso di valutazione positiva, tali imprese ottengono un’assegnazione. La garanzia è concessa a banche o ad altri mutuanti idonei, che si assumono una quota del 40 per cento del rischio connesso al possibile importo scoperto del mutuo. Per il mutante, tuttavia, il rischio complessivo effettivo dipende finalmente anche dalla proporzione tra i mezzi propri e i fondi di terzi , alla base del finanziamento del progetto.
Sulla scorta di analisi approssimative del panorama dell’innovazione, si prevedono annualmente circa 50 richieste da parte di imprese. Poiché verificare le finanze delle imprese e valutarne i piani imprenditoriali non fanno parte dei compiti fondamentali della Confederazione, almeno questa parte va affidata a un’organizzazione idonea che assume compiti sovrani su mandato della Confederazione. Per valutare la tecnologia e la sua importanza nella politica climatica ed energetica, è ipotizzabile anche un comitato di esperti, sul modello della Commissione per l’innovazione e la tecnologia (CIT), nel quale sono rappresentati due uffici federali, l’UFAM e l’UFE.
Per coprire gli importi scoperti delle fideiussioni si istituisce un fondo senza personalità giuridica, il fondo di tecnologia, al quale è versato un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul CO2.
Commenti agli articoli 116–121 Articolo 116 Fideiussione
Con l’aiuto del fondo per le tecnologie si promuovono innovazioni che riducono i gas serra o il consumo di risorse, oppure che agevolano l’impiego di energie rinnovabili e aumentano l’efficienza energetica (cpv. 1).
Il fondo deve in primo luogo coprire rischi connessi alla tecnologia innovativa. La nuova tecnologia dovrebbe essere competitiva dal punto di vista commerciale (lett. a) e l’impresa, per effettivo del personale e struttura finanziaria, dovrebbe sostanzialmente essere in grado di condurre il progetto innovativo a un successo duraturo. Le imprese la cui solvibilità è a rischio, non devono beneficiare di un mutuo garantito da fideiussione (lett. b).
Conformemente al capoverso 2, le fideiussioni vengono di regola concesse a banche o casse di risparmio ammesse in virtù della legge federale sulle banche e che sottostanno alla vigilanza sui mercati. Altri mutuanti idonei possono essere creditori se garantiscono di assolvere i compiti quali beneficiari della fideiussione con una diligenza paragonabile a quella di una banca.
La concessione di fideiussioni è intesa a facilitare a imprese innovative l’accensione di un muto. Le fideiussioni dal fondo per le tecnologie servono a ripartire il rischio nel mettere a disposizione capitale. Il capoverso 3 fissa al 60 per cento la quota massima sul mutuo concesso che il fondo per le tecnologie garantisce mediante fideiussione e a 3 milioni di franchi per impresa l’importo massimo garantito mediante fideiussione. L’entità dell’effettiva somma garantita da fideiussione deve rifarsi alla prassi dell’Unione europea, che differenzia in base alle dimensioni dell’impresa, alle caratteristiche tecniche degli impianti e al tipo di progetto. L’ammontare e la durata delle fideiussioni devono anche coincidere con i requisiti commerciali per l’ammortamento dei mutui: di regola, quelli a breve termine sono con-
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