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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Ricerca sull'essere umano
2. Direttive della World Marrow Donor Association nella versione del 1° novembre 2008.42
2. Ordinanza del 16 marzo 200743 sugli xenotrapianti
Art. 2 cpv. 1 lett. c-e, nonché cpv. 2
1 Nella presente ordinanza s’intende per:
c. intervento relativo alla salute: azione su e con persone a titolo preventivo, diagnostico, terapeutico, palliativo o riabilitativo;
d. promotore: persona o istituzione con sede o rappresentanza in Svizzera che assume in Svizzera la responsabilità dell'organizzazione di una sperimentazione clinica, segnatamente dell'avvio, della gestione e del finanziamento della stessa;
e. sperimentatore: persona responsabile sul posto dello svolgimento pratico di una sperimentazione clinica in Svizzera, nonché della protezione della salute delle persone partecipanti; lo sperimentatore che assume la responsabilità di organizzare in Svizzera una sperimentazione clinica ne è allo stesso tempo il promotore.
2 Per il rimanente si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 marzo 200744 sui trapianti e l'articolo 2 dell'ordinanza del ...45 sulla ricerca umana 1.
Art. 4 lett. a e b
Abrogate
Art. 5 cpv. 3
Abrogato
Art. 10 Applicabilità della legislazione sulla ricerca umana
1 Sono applicabili gli articoli 4, 5, 6 capoversi 1, 2 e 4, 27−32, 40−44 e 46−47 dell'ordinanza del...46 sulla ricerca umana 1, come pure l'ordinanza del ...47 sull'organizzazione relativa alla LRUm.
42Il testo delle Direttive può essere ottenuto dietro fattura presso l’Ufficio federale della
sanità pubblica, Divisione biomedicina, 3003 Berna, consultato gratuitamente o scaricato dal sito www.bag.admin.ch/transplantation.
43 RS 810.213
44 RS 810.211
45 RS ...
46 RS ...
47 RS ...