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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine

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Sperimentazioni cliniche

Art. 27−33

Abrogati

Art. 37 cpv. 2−4

Cpv. 2

Abrogato

3 Per il trapianto di organi, tessuti o cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard o ai fini della loro consegna a terzi devono essere presentate:

a. una documentazione scientifica contenente i risultati delle sperimentazioni cliniche e precliniche;

b. indicazioni concernenti i rischi che gli organi, i tessuti o le cellule comportano per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, inclusi gli accertamenti dei rischi allestiti conformemente all’ordinanza del 25 agosto 199940 sull’impiego confinato o nell’ambito di una procedura estera relativa a sistemi confinati;

c. una valutazione del rischio insito nel trapianto per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente;

d. una descrizione delle misure di sicurezza necessarie per la protezione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente, segnatamente al fine di impedire un’immissione di microrganismi nell’ambiente durante e dopo la sperimentazione clinica o durante il trasporto, la conservazione e l’eliminazione.

4 Per il trapianto di tessuti e cellule embrionali o fetali nell'ambito di una sperimentazione clinica occorre presentare i documenti di cui all'allegato 4 numero 6.

Art. 41 cpv. 3

Abrogato

Allegato 1

(Art. 7 e 51 cpv. 3)

Direttive

1. Numero II 1 e 2 nonché numero III A–C delle Direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi nella versione del 24 maggio 2011.41

40 RS 814.912

41 Il testo delle Direttive può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione biomedicina, 3003 Berna. Può essere ottenuto presso l’Accademia svizzera delle scienze mediche, Petersplatz 13, 4051 Basilea o scaricato dal sito www.samw.ch/fr/Ethique/Directives