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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Ricerca sull'essere umano
Allegato 6 (art. 79)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 16 marzo 200737 sui trapianti
Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 e cpv. 2 lett. a
Cpv. 1 lett. a n. 2
Abrogato
Cpv. 2
2 L’impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno è retto:
a. dagli articoli 2, 19, 26, 37−44, 48, 49 e 56;
Art. 2
1 Nell’ambito della presente ordinanza si intende per:
a. impiego: ogni attività con organi, tessuti o cellule, segnatamente il prelievo, l’analisi, la preparazione, l’importazione e l’esportazione, la conservazione e il trapianto degli stessi;
b. preparazione: ogni attività con organi, tessuti o cellule, destinata a predisporre gli stessi in vista di un successivo trapianto senza modificare le loro proprietà fisiologiche o le loro funzioni; è considerata preparazione anche la coltura.
2 Per il rimanente si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del ...
38 sulla ricerca umana 1.
Titolo prima dell'art. 26
Capitolo 5: Sperimentazioni cliniche
Art. 26
Per le sperimentazioni cliniche di trapianti di organi, tessuti e cellule umane si applica l'ordinanza del ...39 sulla ricerca umana 1.
37 RS 810.211
38 RS ...
39 RS ...