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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine

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Ricerca sull'essere umano

Allegato 6 (art. 79)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 marzo 200737 sui trapianti

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 e cpv. 2 lett. a

Cpv. 1 lett. a n. 2

Abrogato

Cpv. 2

2 L’impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno è retto:

a. dagli articoli 2, 19, 26, 37−44, 48, 49 e 56;

Art. 2

1 Nell’ambito della presente ordinanza si intende per:

a. impiego: ogni attività con organi, tessuti o cellule, segnatamente il prelievo, l’analisi, la preparazione, l’importazione e l’esportazione, la conservazione e il trapianto degli stessi;

b. preparazione: ogni attività con organi, tessuti o cellule, destinata a predisporre gli stessi in vista di un successivo trapianto senza modificare le loro proprietà fisiologiche o le loro funzioni; è considerata preparazione anche la coltura.

2 Per il rimanente si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del ...

38 sulla ricerca umana 1.

Titolo prima dell'art. 26

Capitolo 5: Sperimentazioni cliniche

Art. 26

Per le sperimentazioni cliniche di trapianti di organi, tessuti e cellule umane si applica l'ordinanza del ...39 sulla ricerca umana 1.

37 RS 810.211

38 RS ...

39 RS ...